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Ordinanza — n. 13048/2022 — snpen Generato dall'IA

Court dismisses appeal claiming reduced license suspension for plea bargain in drunk driving case.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13048/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared Alberto Pagano's appeal against the Avellino Tribunal's judgment inadmissible. Pagano argued that the statutory reduction of the license suspension penalty for plea bargains applied to all drunk driving offenses, not just negligent homicide. The court rejected this, ruling that the reduction provision exclusively applies to negligent homicide cases to limit penalties for that specific offense.

Regesto Legislator

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Art. 222, comma secondo bis, cod. strada; The reduction of the accessory administrative penalty of license suspension for plea bargaining applies exclusively to negligent homicide cases and does not extend to other drunk driving offenses.

Parole chiave

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drunk driving negligent homicide plea bargain license suspension administrative penalty inadmissible appeal statutory interpretation allegazioni fattuali non credibili

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 222, comma secondo bis, cod. strada
Art. 444 cod. proc. pen.
Il ricorso proposto da Alberto Pagano avverso la sentenza in epigrafe indicata, emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., è inammissibile.
Art. 616 c.p.p.
Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
art. 444 cod. proc. pen
Il ricorso proposto da Alberto Pagano avverso la sentenza in epigrafe indicata, emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., è inammissibile.
art. 616 c.p
Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 4, n. 34222 del 11/07/2012, Rv. 253533
strada (Sez. 4, n. 34222 del 11/07/2012, Rv. 253533 - 01).
Sez. 4, n. 14504 del 22/03/2016
Sez. 4, n. 14504 del 22/03/2016, in motivazione).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PAGANO ALBERTO nato a AVERSA il 09/12/1976 avverso la sentenza del 09/04/2021 del TRIBUNALE di AVELLINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; N.

93)

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso proposto da Alberto Pagano avverso la sentenza in epigrafe indicata, emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., è inammissibile. Il motivo dedotto è manifestamente infondato, sulla scorta del costante orientamento secondo cui è illegittima la riduzione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti per il reato di guida in stato di ebbrezza, in quanto la disposizione di cui all'art. 222, comma secondo bis, cod. strada - prevedendo che, nel caso di patteggiannento, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente fino a quattro anni è ridotta fino ad un terzo - riguarda esclusivamente il caso di sospensione della patente per omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale e non concerne, invece, l'ipotesi di patteggiamento per i reati di cui all'art. 186 cod. strada (Sez. 4, n. 34222 del 11/07/2012, Rv. 253533 - 01).

Tale interpretazione è stata ritenuta conforme alla "ratio legis" della riforma introdotta con la legge 21 febbraio 2006 n. 102, con la quale il legislatore, avendo elevato in modo significativo la durata della sanzione accessoria in relazione al reato di omicidio colposo, ha inteso limitare a tale ipotesi soltanto la diminuzione fino ad un terzo della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida (cfr. Sez. 4, n. 14504 del 22/03/2016, in motivazione). Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9 febbraio 2022 Il Consigliere estensor