Italian court dismisses appeal on drunk driving and probation revocation, ruling burden of proof lies with defense.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Adrian Hurtado Garcia's appeal inadmissible regarding a drunk driving conviction and probation revocation. The defense argued that the prosecution must prove the breathalyzer's calibration and that the probation revocation lacked discretion, but the court held the burden rests on the defendant to challenge the device's reliability and that probation revocation is a matter of legal assessment without discretion. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 188 c.p.; Art. 173 c.p.: In drunk driving cases, the positive breathalyzer result constitutes proof of intoxication, placing the burden on the defense to prove lack of calibration; similarly, probation revocation is a discretionary judicial act based on statutory grounds, not subject to appealable discretion on the opportunity to continue probation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HURTADO GARCIA ADRIAN nato il 01/06/1992 avverso la sentenza del 19/04/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; N.
92)
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto da Hurtado Garda Adrian avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui all'imputazione, è inammissibile. Il primo motivo è manifestamente infondato, atteso che, in tema di guida in stato di ebbrezza, l'esito positivo dell'alcoltest costituisce prova dello stato di ebbrezza - stante l'affidabilità di tale strumento in ragione dei controlli periodici rivolti a verificarne il perdurante funzionamento successivamente all'omologazione e alla taratura - con la conseguenza che è onere della difesa dell'imputato fornire la prova contraria a detto accertamento, dimostrando l'assenza o l'inattualità dei prescritti controlli, tramite l'escussione del dirigente del reparto addetto ai controlli o la produzione di copia del libretto metrologico dell'etilometro (Sez. 4, n. 11679 del 15/12/2020 - dep. 2021, Rv. 280958 - 01).
Del resto, l'onere a carico del pubblico ministero di fornire la prova dell'omologazione dell'etilometro e della sua sottoposizione alle verifiche periodiche previste dalla legge è configurabile nel solo caso in cui l'imputato abbia assolto all'onere di allegazione avente ad oggetto la contestazione del buon funzionamento dell'apparecchio, e che non può risolversi nella richiesta di essere portato a conoscenza dei dati relativi all'omologazione e alle revisioni, non avendo tali dati di per sé rilievo probatorio ai fini dell'accertamento dello stato di ebbrezza (Sez. 4, n. 33978 del 17/03/2021, Rv. 281828 - 01).
Quanto al secondo motivo, va considerato che, in tema di revoca della sospensione del procedimento con messa alla prova, il giudice è titolare di uno spazio di discrezionalità, limitato al solo apprezzamento dei presupposti di legge, con la conseguenza che la revoca della sospensione del procedimento debba essere disposta dal giudice una volta che abbia accertato i presupposti di una delle tre ipotesi contemplate dalla legge, senza alcuna possibilità di apprezzamento discrezionale in ordine alla opportunità di proseguire comunque la prova (Sez. 6, n. 28826 del 23/02/2018, Rv. 273655 - 01).
Nella specie, l'esito negativo della messa alla prova è stato congruamente motivato sulla base della riscontrata violazione, da parte del prevenuto, alle prescrizioni relative al programma terapeutico concordato con il Sert (per positività alla cocaina e mancata partecipazione a buona parte dei colloqui psico-educativi previsti). Trattasi di una ponderata valutazione di merito, come tale insindacabile in cassazione. Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di € 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9 febbraio 2022 Il Cons re estensore Il Flresidente n Ales