Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to impermissible censure on fact-finding and sentencing discretion.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal filed by Cozma Dumitru inadmissible because it contained impermissible censure on the lower court's fact-finding and sentencing decisions. The appellant argued against the conviction and penalty, but the court held that evaluating evidence and applying sentencing criteria under Article 133 of the Penal Code falls exclusively within the trial judge's discretion. Consequently, the appeal was rejected as it violated the principles of double conformity and logical reasoning required for cassation review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 62-bis c.p.; Art. 133 c.p.; Art. 186, comma 2-bis, cod. strada; Art. 616 c.p.p.: Appeals to the Supreme Court are inadmissible if they censure the trial judge's reconstruction of facts, evaluation of evidence, or sentencing discretion, which are reserved to the court of first instance unless the reasoning is arbitrary or illogical.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COZMA DUMITRU nato il 07/01/1951 avverso la sentenza del 08/02/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; N.
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MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto da Cozma Dumitru avverso sentenza recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato ascritto è inammissibile, perché contenente censure non consentite nel giudizio di legittimità, in quanto concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito che ha fornito, nella c.d. "doppia conforme", una congrua e adeguata motivazione, immune da censure di manifesta illogicità perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza.
In punto di trattamento sanzionatorio, va riaffermato che, soprattutto dopo la specifica modifica dell'art. 62-bis c.p. operata con il d.l. 23 maggio 2008, n. 2002 convertito con modifiche dalla L. 24 luglio 2008, n. 125, è assolutamente sufficiente che il giudice si limiti a dar conto, come nel caso in esame, di avere valutato e applicato i criteri di cui all'art.133 c.p. La valutazione dei vari elementi rilevanti ai fini della dosimetria della pena rientra nei poteri discrezionali del giudice, il cui esercizio (se effettuato nel rispetto dei parametri valutativi di cui all'art. 133 c.p., come nel caso di specie) è censurabile in cassazione solo quando sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico.
Ciò che qui deve senz'altro escludersi (sez. 2, n. 45312 del 03/11/2015; sez. 4 n.44815 del 23/10/2015). La revoca della patente è stata correttamente disposta, alla luce di quanto previsto dall'art. 186, comma 2-bis, cod. strada. Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9 febbraio 2022 Il Consigli estensore Alessan ro analdi DE705rFATO IN.NC.7.71.1.ER A