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Ordinanza — n. 13037/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to impermissible review of fact-finding and evidence evaluation by trial judge.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13037/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal inadmissible because it contained impermissible criticisms regarding the trial judge's reconstruction of facts and evaluation of evidence. The appellant challenged a conviction for causing death by driving, arguing constitutional issues, but the court noted the lower court's decision was based on clear violations of cautionary rules and was immune from such review. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 360 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation are inadmissible when they contain criticisms concerning the reconstruction of facts, the evaluation of evidence, or the appreciation of material probative elements, as these fall exclusively within the competence of the court of first instance.

Parole chiave

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inadmissible appeal Court of Cassation fact-finding review evidence evaluation cautionary rules violation domanda d'asilo di rom diritto a un difensore diritto romano

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
Art. 360 c.p.p.
art. 616 c.p
Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AMORUSO ROSARIO nato a NAPOLI il 25/06/2001 avverso la sentenza del 17/06/2021 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di NAPOLI NORD dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; N.

81)

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso proposto da Rosario Annoruso avverso sentenza recante l'affermazione di responsabilità in ordine ai reato ascritto è inammissibile, perché contenente censure non consentite nel giudizio di legittimità, in quanto concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, immune da censure di manifesta illogicità perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza.

In particolare, la revoca della patente è stata disposta sulla base della palese violazione di plurime regole cautelari da parte dell'imputato, il quale, a velocità pari al doppio di quella consentita, superando la linea di mezzeria, alla guida di una vettura avente cilindrata superiore a quella consentita, cagionava la morte di una bimba in tenera età. Si tratta di una ponderata valutazione di merito, come tale insindacabile in questa sede. Manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale proposta dal ricorrente, essendosi la Corte costituzionale già pronunciata sul punto.

Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9 febbraio 2022 Il Consigliere estensore Il Pflesidente Alessa Ranaldi Don rranti DEP