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Sentenza — n. 13034/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 13034/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 13034/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PUGLIATTI ALESSANDRO NATALE nato a MESSINA il 11/03/1982 avverso la sentenza del 18/06/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; N. FATTO E DIRITTO Alessandro Natale Pugliatti, a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza che lo ha condannato per la contravvenzione di cui all'art. 186 cod. strada (commessa il 21.5.2016). Preliminarmente sussistono i presupposti per rilevare d'ufficio l'intervenuta causa estintiva del reato per cui si procede, essendo spirato il relativo termine massimo di prescrizione, pari ad anni cinque. Deve rilevarsi che il ricorso in esame non presenta profili di inammissibilità, per la manifesta infondatezza delle doglianze ovvero perché basati su censure non deducibili in sede di legittimità.

Regesto Legislator

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art. 129 cod. proc. pen; Sentenza — n. 13034/2022 — snpen · Corte di Cassazione: FATTO E DIRITTO Alessandro Natale Pugliatti, a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza che lo ha condannato per la contravvenzione di cui all'art. 186 cod. strada (commessa il 21.5.2016). Preliminarmente sussistono i presupposti per rilevare d'ufficio l'intervenuta causa estintiva del reato per cui si procede, essendo spirato il relativo termine massimo di prescrizione, pari ad anni cinque. Deve rilevarsi che il ricorso in esame non presenta profili di inammissibilità, per la manifesta infondatezza delle doglianze ovvero perché basati su censure non deducibili in sede di legittimità.

Parole chiave

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guida in stato di ebbrezza qualificata guida nonostante revoca della patente infrazione privilegiata remissione della pena alleggerimento della pena pene condizionali

Disposizioni normative citate

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art. 129 cod. proc. pen
Pertanto, sussistono i presupposti, discendenti dalla intervenuta instaurazione di un valido rapporto processuale di impugnazione, per rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PUGLIATTI ALESSANDRO NATALE nato a MESSINA il 11/03/1982 avverso la sentenza del 18/06/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; N.

78) FATTO E DIRITTO Alessandro Natale Pugliatti, a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza che lo ha condannato per la contravvenzione di cui all'art. 186 cod. strada (commessa il 21.5.2016). Preliminarmente sussistono i presupposti per rilevare d'ufficio l'intervenuta causa estintiva del reato per cui si procede, essendo spirato il relativo termine massimo di prescrizione, pari ad anni cinque. Deve rilevarsi che il ricorso in esame non presenta profili di inammissibilità, per la manifesta infondatezza delle doglianze ovvero perché basati su censure non deducibili in sede di legittimità.

Pertanto, sussistono i presupposti, discendenti dalla intervenuta instaurazione di un valido rapporto processuale di impugnazione, per rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. maturate, come nel caso di specie, in data successiva alla sentenza impugnata. Si osserva, infine, che non ricorrono le condizioni per una pronuncia assolutoria di merito, ex art. 129, comrna 2, cod. proc. pen., non potendosi constatare con evidenza dagli atti l'insussistenza del fatto-reato. Si impone, pertanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata nei confronti dell'odierno ricorrente, per essere il reato estinto per prescrizione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso il 9 febbraio 2022 Il Cons re estensore Il Pr sidente Ales o Ranaldi Donat la Fefranti DEPC:31T.ATO IN CANCELLERIA e(:,:" r . ' iL