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Ordinanza — n. 13032/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 13032/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13032/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MINGUZZI PAOLO nato a PORTO SAN GIORGIO il 03/01/1972 avverso la sentenza del 18/09/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; N. Il ricorso proposto da Paolo Minguzzi avverso sentenza recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato ascritto è inammissibile, perché contenente censure non consentite nel giudizio di legittimità, in quanto concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito che ha fornito, nella c.d. "doppia conforme", una congrua e adeguata motivazione, immune da censure di manifesta illogicità perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza. La decisione è in linea con la costante giurisprudenza di questa Corte secondo cui, ai fini della prova della sussistenza di una delle fattispecie di cui alle lett.

Regesto Legislator

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art. 616 c.p; Ordinanza — n. 13032/2022 — snpen · Corte di Cassazione: b) e c) dell'art. 186, comma secondo, cod. strada, è sufficiente anche una sola misurazione alcolimetrica che produca risultati rientranti nelle fasce rispettivamente previste, se corroborata da elementi sintomatici desumibili dagli atti (cfr. Sez. 4, n. 4633 del 04/12/2019 - dep. 2020, Rv. 278291 - 01), condizioni presenti nel caso di specie. Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.

Parole chiave

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caso poco grave minore età non comprovata responsabilità penale dei minori in dubio pro populo ministro della giustizia allegazioni di persecuzione contraddittorie

Disposizioni normative citate

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art. 616 c.p
Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
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Testo completo

eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MINGUZZI PAOLO nato a PORTO SAN GIORGIO il 03/01/1972 avverso la sentenza del 18/09/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; N.

76)

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso proposto da Paolo Minguzzi avverso sentenza recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato ascritto è inammissibile, perché contenente censure non consentite nel giudizio di legittimità, in quanto concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito che ha fornito, nella c.d. "doppia conforme", una congrua e adeguata motivazione, immune da censure di manifesta illogicità perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza. La decisione è in linea con la costante giurisprudenza di questa Corte secondo cui, ai fini della prova della sussistenza di una delle fattispecie di cui alle lett.

b) e c) dell'art. 186, comma secondo, cod. strada, è sufficiente anche una sola misurazione alcolimetrica che produca risultati rientranti nelle fasce rispettivamente previste, se corroborata da elementi sintomatici desumibili dagli atti (cfr. Sez. 4, n. 4633 del 04/12/2019 - dep. 2020, Rv. 278291 - 01), condizioni presenti nel caso di specie. Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9 febbraio 2022 Il Consigl ere estensore Il presidente AlessØfdJo Ranaldi Dona ella Ferran