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Ordinanza — n. 13031/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as inadmissible for discretionary sentencing issues not covered by specific appeal grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13031/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Giulio Veronesi inadmissible without formalities. The appellant challenged a conditional sentence suspension granted by the Frosinone Tribunal, arguing specific legal errors. The court ruled that the decision was discretionary and did not fall under the limited grounds for appeal permitted by Article 448 of the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals against discretionary sentencing decisions are inadmissible unless they concern specific statutory grounds such as the expression of the accused's will or legal qualification of facts.

Parole chiave

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conditional sentence suspension discretionary judicial power inadmissible appeal Code of Criminal Procedure specific appeal grounds legal qualification error Corte di Cassazione verdetto di colpevolezza

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
è inammissibile, per indeducibilità delle censure proposte, che non rientrano fra quelle consentite dal vigente art. 448, comma 2- bis, cod.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
La declaratoria di inammissibilità dell'odierna impugnazione va pronunciata «senza formalità» ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod.
art. 444 c.p
Il ricorso proposto nell'interesse di Giulio Veronesi avverso sentenza pronunciata ex art. 444 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANIlk sul ricorso proposto da: VERONESI GIULIO nato a BOVILLE ERNICA il 01/09/1946 avverso la sentenza del 03/02/2021 del TRIBUNALE di FROSINONE[dato avviso alle parti;1 udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; N.

75)

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso proposto nell'interesse di Giulio Veronesi avverso sentenza pronunciata ex art. 444 c.p.p. è inammissibile, per indeducibilità delle censure proposte, che non rientrano fra quelle consentite dal vigente art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen., in quanto non riguardanti motivi specifici attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Infatti, è agevole rilevare che la concessione di ufficio della sospensione condizionale della pena non è riconducibile a nessuno dei predetti motivi, trattandosi di facoltà discrezionale rientrante nelle attribuzioni del giudice di merito, rispetto alla quale non è configurabile alcun interesse giuridico del ricorrente ad impugnare la relativa statuizione.

La declaratoria di inammissibilità dell'odierna impugnazione va pronunciata «senza formalità» ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, avuto riguardo all'elevato coefficiente di colpa connotante la rilevata causa di inammissibilità, appare conforme a giustizia stabilire nella misura indicata in dispositivo. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 9 febbraio 2022 Il Consiglie e estensore Il Pr idente AlessMdr Ranaldi Donatella anti DET7TO IN CAN LL ER