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Ordinanza — n. 13030/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 13030/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13030/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VANZI PIETRO nato a FERRARA il 28/06/1956 avverso la sentenza del 14/07/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; N. Il ricorso proposto da Pietro Vanzi avverso sentenza recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato ascritto è inammissibile, perché contenente censure non consentite nel giudizio di legittimità, in quanto concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito che ha fornito, nella c.d. "doppia conforme", una congrua e adeguata motivazione, immune da censure di manifesta illogicità perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza.

Regesto Legislator

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art. 616 c.p; Ordinanza — n. 13030/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Il reato di "fuga" è stato ritenuto sussistente sulla base di quanto riferito dai testimoni presenti al fatto e la condotta del prevenuto non è stata ritenuta giustificabile dalle condizioni di disabilità del figlio del Vanzi; né di particolare tenuità, attesa la gravità della condotta di infrazione al codice stradale perpetrata dal medesimo, secondo una ponderata valutazione di merito insindacabile in cassazione. Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.

Parole chiave

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vizio di procedura gravi addebiti penali procedura di revisione penale azione penale privata promozione dell'accusa penale azione penale

Disposizioni normative citate

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art. 616 c.p
Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
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Testo completo

guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VANZI PIETRO nato a FERRARA il 28/06/1956 avverso la sentenza del 14/07/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; N.

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MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso proposto da Pietro Vanzi avverso sentenza recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato ascritto è inammissibile, perché contenente censure non consentite nel giudizio di legittimità, in quanto concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito che ha fornito, nella c.d. "doppia conforme", una congrua e adeguata motivazione, immune da censure di manifesta illogicità perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza.

Il reato di "fuga" è stato ritenuto sussistente sulla base di quanto riferito dai testimoni presenti al fatto e la condotta del prevenuto non è stata ritenuta giustificabile dalle condizioni di disabilità del figlio del Vanzi; né di particolare tenuità, attesa la gravità della condotta di infrazione al codice stradale perpetrata dal medesimo, secondo una ponderata valutazione di merito insindacabile in cassazione. Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9 febbraio 2022 Il Consigli estensore Il Presidente Alessa/do naldi Don tell7 Ferranti , DE7C-3ITATO IN CA ATERIA al _ 2022- -