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Ordinanza — n. 13029/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against traffic fine for refusal of breath test, citing procedural inadmissibility and lack of specific grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13029/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared Monica Gucciardo's appeal against a traffic court judgment inadmissible. The appellant argued for legal responsibility regarding the refusal to undergo an alcohol test, but the court found the first ground unsupported as no duty to notify a lawyer exists upon refusal. The second ground was rejected as too generic under Article 591 of the Code of Criminal Procedure, failing to specify facts or legal reasons for non-punishment. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 591, comma 1, lett. c) c.p.p.; Art. 131-bis cod. pen.; The appeal is inadmissible if the grounds are manifestly unfounded regarding the absence of a duty to notify counsel upon refusal of testing, or if they are too generic to justify a finding of non-punishment.

Parole chiave

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inadmissible appeal traffic offense alcohol test refusal duty to notify counsel non-punishment grounds court costs Cassa delle ammende violazione dei doveri professionali

Disposizioni normative citate

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Art. 591, comma 1, lettera c) c.p.p.
Il secondo motivo è inammissibile ex art. 591, comma 1, lettera c), c.p.p., in quanto del tutto generico, non puntualizzando le ragioni in fatto e in diritto che avrebbero dovuto indurre il giudice di merito al riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art.
Art. 131-bis cod. pen.
591, comma 1, lettera c), c.p.p., in quanto del tutto generico, non puntualizzando le ragioni in fatto e in diritto che avrebbero dovuto indurre il giudice di merito al riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., implicitamente esclusa dal giudicante ai sensi dell'art.
Art. 133 cod. pen.
pen., implicitamente esclusa dal giudicante ai sensi dell'art. 133 cod. pen. Segue, a norma dell'art.
Art. 616 c.p.p.
Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
art. 131-bis cod. pen
591, comma 1, lettera c), c.p.p., in quanto del tutto generico, non puntualizzando le ragioni in fatto e in diritto che avrebbero dovuto indurre il giudice di merito al riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., implicitamente esclusa dal giudicante ai sensi dell'art.
art. 133 cod. pen
pen., implicitamente esclusa dal giudicante ai sensi dell'art. 133 cod. pen.
art. 616 c.p
Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 33594 del 10/02/2021, Rv. 281745
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GUCCIARDO MONICA nato a VARESE il 21/01/1975 avverso la sentenza del 25/09/2020 del TRIBUNALE di PATTIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; N.

73)

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso - e la successiva memoria difensiva - proposto da Monica Gucciardo avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui all'imputazione, è inammissibile. Il primo motivo è manifestamente infondato, essendo ormai consolidato l'orientamento per cui l'obbligo di dare avviso al conducente della facoltà di farsi assistere da un difensore per l'attuazione dell'ualcoltest" non sussiste in caso di rifiuto di sottoporsi all'accertamento, in quanto la presenza del difensore è funzionale a garantire che l'atto in questione, in quanto non ripetibile, sia condotto nel rispetto dei diritti della persona sottoposta alle indagini (cfr.

Sez. 4 , n. 33594 del 10/02/2021, Rv. 281745 — 01). Il secondo motivo è inammissibile ex art. 591, comma 1, lettera c), c.p.p., in quanto del tutto generico, non puntualizzando le ragioni in fatto e in diritto che avrebbero dovuto indurre il giudice di merito al riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., implicitamente esclusa dal giudicante ai sensi dell'art. 133 cod. pen. Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9 febbraio 2022 Il Consi liere estensore Il Pre dente Ales ro Ranaldi Donateli Ferranti DEPOSITATO IN CA,N07-