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Ordinanza — n. 13028/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 13028/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13028/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PEZZOLI SILVERIO nato a CLUSONE il 03/05/1965 avverso la sentenza del 14/04/2021 del TRIBUNALE di BERGAMO Eriterig5—a7 e il-7)Tr-tiD. udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; N. Il ricorso proposto nell'interesse di Silverio Pezzoli avverso sentenza pronunciata ex art. 444 c.p.p. è inammissibile, per indeducibilità delle censure proposte, che non rientrano fra quelle consentite dal vigente art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen., in quanto non riguardanti motivi specifici attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Infatti, è agevole rilevare che, al di là della mera enunciazione di un motivo di ricorso, formalmente consentito, la contestazione dell'omesso riconoscimento di una circostanza attenuante si risolve nella pretesa di ottenere in questa sede una inammissibile rivalutazione del fatto, operazione pacificamente preclusa nella presente sede di legittimità.

Regesto Legislator

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art. 444 c.p; Ordinanza — n. 13028/2022 — snpen · Corte di Cassazione: La declaratoria di inammissibilità dell'odierna impugnazione va pronunciata «senza formalità» ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, avuto riguardo all'elevato coefficiente di colpa connotante la rilevata causa di inammissibilità, appare conforme a giustizia stabilire nella misura indicata in dispositivo. P.Q.Pdl. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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allegazioni di persecuzione contraddittorie verdetto di colpevolezza gravi addebiti penali caso poco grave alleggerimento della pena responsabilità penale dei minori

Disposizioni normative citate

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art. 444 c.p
Il ricorso proposto nell'interesse di Silverio Pezzoli avverso sentenza pronunciata ex art. 444 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PEZZOLI SILVERIO nato a CLUSONE il 03/05/1965 avverso la sentenza del 14/04/2021 del TRIBUNALE di BERGAMO Eriterig5—a7 e il-7)Tr-tiD. udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; N.

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MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso proposto nell'interesse di Silverio Pezzoli avverso sentenza pronunciata ex art. 444 c.p.p. è inammissibile, per indeducibilità delle censure proposte, che non rientrano fra quelle consentite dal vigente art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen., in quanto non riguardanti motivi specifici attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Infatti, è agevole rilevare che, al di là della mera enunciazione di un motivo di ricorso, formalmente consentito, la contestazione dell'omesso riconoscimento di una circostanza attenuante si risolve nella pretesa di ottenere in questa sede una inammissibile rivalutazione del fatto, operazione pacificamente preclusa nella presente sede di legittimità.

La declaratoria di inammissibilità dell'odierna impugnazione va pronunciata «senza formalità» ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, avuto riguardo all'elevato coefficiente di colpa connotante la rilevata causa di inammissibilità, appare conforme a giustizia stabilire nella misura indicata in dispositivo. P.Q.Pdl. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 9 febbraio 2022 Il Cons. .ere estensore Il esidente Alesar1dro Ranaldi Don ella FeRranti DEPT‘AT