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Ordinanza — n. 13025/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 13025/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13025/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PERINA FRANCESCO nato a VERONA il 01/06/1977 avverso la sentenza del 25/05/2021 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di VERONA Cfato avviso alle parti;) udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; N. Il ricorso proposto nell'interesse di Francesco Penna avverso sentenza pronunciata ex art. 444 c.p.p. è inammissibile. Come questa Corte ha ripetutamente affermato (cfr. ex plurimis Sez. Un.27 settembre 1995, Serafino), l'obbligo della motivazione della sentenza di applicazione concordata della pena va conformato alla particolare natura della medesima e deve ritenersi adempiuto qualora il giudice dia atto, ancorché succintamente, di aver proceduto alla delibazione degli elementi positivi richiesti (la sussistenza dell'accordo delle parti, la corretta qualificazione giuridica del fatto, l'applicazione di eventuali circostanze ed il giudizio di bilanciamento, la congruità della pena, la concedibilità della sospensione condizionale della pena ove la efficacia della richiesta sia ad essa subordinata) e di quelli negativi (che non debba essere pronunciata sentenza di proscioglimento a norma dell'articolo 129 c.p.p.).

Regesto Legislator

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art. 444 c.p, articolo 129 c.p; Ordinanza — n. 13025/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Inoltre, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. «Il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza». Segue, a norma dell'art. 616 n::.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 4.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.

Parole chiave

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diritto di ottenere una decisione termine processuale perentorio perenzione dell'istanza di revisione assenza di persecuzione vizi procedurali declinatoria di competenza

Disposizioni normative citate

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art. 444 c.p
Il ricorso proposto nell'interesse di Francesco Penna avverso sentenza pronunciata ex art. 444 c.p.p.
articolo 129 c.p
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PERINA FRANCESCO nato a VERONA il 01/06/1977 avverso la sentenza del 25/05/2021 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di VERONA Cfato avviso alle parti;) udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; N.

69)

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso proposto nell'interesse di Francesco Penna avverso sentenza pronunciata ex art. 444 c.p.p. è inammissibile. Come questa Corte ha ripetutamente affermato (cfr. ex plurimis Sez. Un.27 settembre 1995, Serafino), l'obbligo della motivazione della sentenza di applicazione concordata della pena va conformato alla particolare natura della medesima e deve ritenersi adempiuto qualora il giudice dia atto, ancorché succintamente, di aver proceduto alla delibazione degli elementi positivi richiesti (la sussistenza dell'accordo delle parti, la corretta qualificazione giuridica del fatto, l'applicazione di eventuali circostanze ed il giudizio di bilanciamento, la congruità della pena, la concedibilità della sospensione condizionale della pena ove la efficacia della richiesta sia ad essa subordinata) e di quelli negativi (che non debba essere pronunciata sentenza di proscioglimento a norma dell'articolo 129 c.p.p.).

Inoltre, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. «Il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza». Segue, a norma dell'art. 616 n::.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 4.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9 febbraio 2022 Il Co2 liere estensore s1g Il Pr idente Alessaj dro Ranaldi Dona la Ferranti Ly TrATO IN CAN