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Ordinanza — n. 13023/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against conviction for driving without a license, rejecting arguments on mitigating circumstances and excessive penalty.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13023/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the appellant's complaints regarding the lack of specific reasoning for denying generic mitigating circumstances and the excessive nature of the sentence. The court held that the lower court's decision to exclude mitigation was legally sound based on the absence of positive elements, a standard reinforced by recent legislative changes. Consequently, the appellant was condemned to pay the procedural costs and a fine to the penalty fund.

Regesto Legislator

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Art. 62 bis cod. pen.; Art. 133 cod. pen.: The court may legitimately deny generic mitigating circumstances without detailed reasoning when no positive elements exist, and excessive penalties are inadmissible if the lower court adequately considers the defendant's negative personality and prior record.

Parole chiave

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driving without license generic mitigating circumstances excessive penalty negative personality procedural costs Corte di Cassazione recidivism testimonianza inattendibile

Disposizioni normative citate

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Art. 62 bis cod. pen.
La Corte motiva l'esclusione della diminuente di cui all'art. 62 bis cod. pen., facendo riferimento all'esistenza di elementi positivi valutabili, non ritenendo sufficiente l'assenza di sinistri o il comportamento educato tenuto con le forze dell'ordine.
Art. 133 cod. pen.
Anche nel confermare la pena inflitta dal giudice di primo grado, la Corte territoriale dà conto della congruità della sanzione, tenendo conto dei parametri di cui all'art. 133 cod. pen., riguardanti la negativa personalità dell'imputato ed i numerosi precedenti penali.
D.L. 23 maggio 2008, n. 92
62 bis, disposta con il D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n.
legge 24 luglio 2008, n. 125
92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della diminuente non è più sufficiente lo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez.
art. 62 bis cod. pen
La Corte motiva l'esclusione della diminuente di cui all'art. 62 bis cod. pen., facendo riferimento all'esistenza di elementi positivi valutabili, non ritenendo sufficiente l'assenza di sinistri o il comportamento educato tenuto con le forze dell'ordine.
art. 133 cod. pen
Anche nel confermare la pena inflitta dal giudice di primo grado, la Corte territoriale dà conto della congruità della sanzione, tenendo conto dei parametri di cui all'art. 133 cod. pen., riguardanti la negativa personalità dell'imputato ed i numerosi precedenti penali.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini
125, per effetto della quale, ai fini della diminuente non è più sufficiente lo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini, Rv.
Sez. 1, n. 3529 del 22/09/2013, Stelitano
Sez. 1, n. 3529 del 22/09/2013, Stelitano, Rv.
Corte Costituzionale, sent. n. 186/2000
Corte Cost.sent.n.186/2000
Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa del ricorrente (Corte Cost.sent.n.186/2000) consegue la condanna del ricorrente medesimo al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BASILE LUCA nato a GENOVA il 09/05/1978 avverso la sentenza del 01/04/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MAURA NARDIN;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Basile Luca ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe, che lo ha riconosciuto colpevole del reato di cui all'art. 116, commi 1 e 15 C.d.S., per essersi posto alla guida di un autoveicolo, sprovvisto di patente di guida, mai conseguita, con recidiva nel biennio. Formula due motivi Con il primo si duole l'illogicità della motivazione per non avere la Corte territoriale in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, non avendo la Corte tenuto in considerazione che Basile fu sottoposto ad un controllo di routine, non avendo causato alcuna perturbazione dell'ordinaria circolazione stradale, essendo in grado di guidare perfettamente, ancorché non abbia mai conseguito la patente di guida.

Con il secondo lamenta l'eccessività della pena, determinata in misura superiore al minimo, pur in assenza di offensività concreta della sua condotta. Il primo motivo è manifestamente infondato. La Corte motiva l'esclusione della diminuente di cui all'art. 62 bis cod. pen., facendo riferimento all'esistenza di elementi positivi valutabili, non ritenendo sufficiente l'assenza di sinistri o il comportamento educato tenuto con le forze dell'ordine. Si tratta di una motivazione che si pone in linea gli orientamenti di legittimità. E' sufficiente ricordare, infatti, che la presunzione di non meritevolezza non impone al giudice di dare dettagliatamente conto delle ragioni della mancata applicazione della diminuente di cui all'art. 62 bis cod. pen..

Ed invero, in mancanza di richiesta dell'imputato o in caso di richiesta fondata su argomenti non specifici, il diniego può essere legittimamente giustificato anche con sulla base della mera assenza di elementi segno positivo e ciò a maggior ragione dopo la modifica dell'art. 62 bis, disposta con il D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della diminuente non è più sufficiente lo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini, Rv. 260610;

Sez. 1, n. 3529 del 22/09/2013, Stelitano, Rv. 195339). Il secondo motivo è inammissibile. Anche nel confermare la pena inflitta dal giudice di primo grado, la Corte territoriale dà conto della congruità della sanzione, tenendo conto dei parametri di cui all'art. 133 cod. pen., riguardanti la negativa personalità dell'imputato ed i numerosi precedenti penali. Si tratta di argomentazioni incensurabili in questa sede, perché sorrette da adeguato apparato motivazionale. Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa del ricorrente (Corte Cost.sent.n.186/2000) consegue la condanna del ricorrente medesimo al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 9 febbraio 2022 Il Consigliere e tensore Presidente Maur Nardin DdIiateL4 Ferranti