Ordinanza — n. 13017/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAe 61 n. 10 cod. pen., per essersi opposto con violenza all'attività legittimamente posta in essere dalle forze dell'ordine, cagionando ad uno degli operanti una contusione alla mano destra, con prognosi di giorni 3, assolvendolo dal delitto di tentato furto in abitazione, per non avere commesso il fatto. Formula due motivi di ricorso. Con il primo censura la ricostruzione del fatto in relazione ai reati di resistenza a pubblico ufficiali e di lesioni volontarie, essendo emerso dalle stesse dichiarazioni di uno dei carabinieri intervenuti che l'imputato, dando in escandescenze non voleva salire in macchina e che si divincolò, così da indurre il teste ad intervenire.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 13017/2022 — snpen · Corte di Cassazione: e 61 n. 10 cod. pen., per essersi opposto con violenza all'attività legittimamente posta in essere dalle forze dell'ordine, cagionando ad uno degli operanti una contusione alla mano destra, con prognosi di giorni 3, assolvendolo dal delitto di tentato furto in abitazione, per non avere commesso il fatto. Formula due motivi di ricorso. Con il primo censura la ricostruzione del fatto in relazione ai reati di resistenza a pubblico ufficiali e di lesioni volontarie, essendo emerso dalle stesse dichiarazioni di uno dei carabinieri intervenuti che l'imputato, dando in escandescenze non voleva salire in macchina e che si divincolò, così da indurre il teste ad intervenire.
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ABID YOUSSEF nato il 28/09/1995 avverso la sentenza del 04/02/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MAURA NARDIN;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Abid Youssef ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe, che l'ha riconosciuto colpevole del reato di cui all'art. 337 e 582, 585, 576 n.
1) e 61 n. 10 cod. pen., per essersi opposto con violenza all'attività legittimamente posta in essere dalle forze dell'ordine, cagionando ad uno degli operanti una contusione alla mano destra, con prognosi di giorni 3, assolvendolo dal delitto di tentato furto in abitazione, per non avere commesso il fatto. Formula due motivi di ricorso. Con il primo censura la ricostruzione del fatto in relazione ai reati di resistenza a pubblico ufficiali e di lesioni volontarie, essendo emerso dalle stesse dichiarazioni di uno dei carabinieri intervenuti che l'imputato, dando in escandescenze non voleva salire in macchina e che si divincolò, così da indurre il teste ad intervenire.
Da ciò si deve trarre che dapprima Abid Youssef pose in essere un mero comportamento passivo non punibile, indi, solo quando forzato a salire sull'auto tentò di divincolarsi. Un simile comportamento, nondimeno, non integra il reato secondo i principi enunciati in materia dalla Suprema Corte, trattandosi di un uso moderato della forza, unicamente rivolto a non collaborare, non connotato da violenza oppositiva. Con il secondo fa valere il vizio di motivazione in relazione all'applicazione della recidiva, rilevando che il giudizio di accresciuta pericolosità è espresso dalla Corte territoriale in modo totalmente carente, senza tenere conto della dinamica dei fatti e della condotta meramente passiva dell'imputato, di fronte all'intervento delle forze dell'ordine.
Il ricorso è inammissibile. Il primo motivo è inammissibile. La doglianza non si confronta con l'articolata motivazione della Corte, che descrive analiticamente il fatto, chiarendo che il ricorrente, non si limitò affatto ad opporre una resistenza passiva, ma inducendo l'intervento della persona offesa, che tentava di aiutare il collega a far entrare nell'auto di servizio Abid, la gettò per terra ferendola, ed indi una volta salito in auto diede corso ad una colluttazione vera e propria sferrando calci e pugni. Mal si comprende, dunque, il richiamo delle pronunce di legittimità in ordine alla resistenza passiva, certamente inconferenti nel caso di specie.
Il secondo motivo è manifestamente infondato. La Corte, seppure stringatamente, dà atto delle ragioni di applicazione della recidiva, rilevando che i precedenti penali recenti sono in stretto rapporto con i reati commessi, ciò rendendo evidente la proclività a delinquere. Vi è, pertanto, sufficiente motivazione in ordine all'accresciuta pericolosità derivante dal reato. Alla inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 9/02/2022 Il Consiglie e estensore Il Pr sidente Mau a Nardin DonatdJla Franti DEPORFATO IN CANCEL