Ordinanza — n. 13014/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: STOICAN MARIUS nato il 10/09/1983 avverso la sentenza del 09/06/2021 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di MILANO(4at-~"ViSe-a4e-Part4" udita la relazione svolta dal Consigliere MAURA NARDIN; FATTO E DIIRITTO Stoican Marius impugna la sentenza di cui in epigrafe pronunciata ex art.444 cod. proc. pen. con cui è stata gli è stata applicata la pena concordata in relazione ad una pluralità di reati di furto e ricettazione in concorso, ritenuti in continuazione fra loro, con applicazione della recidiva ex art. 99, comma 3 cod.pen..
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 99, comma 3 cod.pen; Ordinanza — n. 13014/2022 — snpen · Corte di Cassazione: proc. pen. con cui è stata gli è stata applicata la pena concordata in relazione ad una pluralità di reati di furto e ricettazione in concorso, ritenuti in continuazione fra loro, con applicazione della recidiva ex art. 99, comma 3 cod.pen..
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: STOICAN MARIUS nato il 10/09/1983 avverso la sentenza del 09/06/2021 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di MILANO(4at-~"ViSe-a4e-Part4" udita la relazione svolta dal Consigliere MAURA NARDIN; FATTO E DIIRITTO Stoican Marius impugna la sentenza di cui in epigrafe pronunciata ex art.444 cod. proc. pen. con cui è stata gli è stata applicata la pena concordata in relazione ad una pluralità di reati di furto e ricettazione in concorso, ritenuti in continuazione fra loro, con applicazione della recidiva ex art. 99, comma 3 cod.pen..
Formula un unico motivo, con cui ra valere l'assenza di adeguata motivazione, essendo l'obbligo esteso anche alle sentenze di patteggiamento. Il ricorso è inammissibile essendo stato introdotto, successivamente all'entrata in vigore, in data 3 agosto 2017, della legge 23 giugno 2017 n. 103, per motivi diversi da quelli di cui al disposto dell'art. 448, comma 2^ bis, cod. proc. pen.. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende Così deciso il 9/02/2022 Il Consigliee estensore Il Pre dente Mauri Nardin Donatella err nti L'A CELLE