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Ordinanza — n. 13008/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal against theft conviction, citing lack of judicial review power over facts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13008/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared Vincenzo Carella's appeal against his theft conviction inadmissible. The appellant argued that the lower court failed to properly evaluate his son's testimony regarding the illegal electrical connection and incorrectly applied the aggravating circumstance of violence. The court rejected these claims because the appellate judge's assessment of evidence and facts falls exclusively within the domain of the trial court, which the Supreme Court cannot re-examine.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: The Supreme Court lacks jurisdiction to re-evaluate the factual basis of the conviction or the assessment of aggravating circumstances, as such matters are reserved for the court of first instance.

Parole chiave

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Italian Criminal Procedure Judicial Review Limits Theft Conviction Appeal Factual Assessment Power Inadmissible Appeal carenza di credibilità oggettiva testimone a carico testimonianza della vittima

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARELLA VINCENZO nato a PALERMO il 02/04/1969 avverso la sentenza del 23/04/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MAURA NARDIN;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Carella Vincenzo ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe che lo ha riconosciuto colpevole del reato di cui agli artt. 624, 625 n.

2) cod. pen. per essersi impossessato, al fine di trarne profitto, di energia elettrica, prelevandola dalla rete di proprietà dell'ente erogatore, allacciandosi direttamente alla rete pubblica. Formula due motivi di impugnazione. Con il primo si duole del vizio di motivazione in ordine alla responsabilità dell'imputato, per non avere la Corte territoriale adeguatamente valutato le circostanze del caso ed in particolare la dichiarazione del figlio Francesco Carella, che ha riferito in giudizio di essere l'autore dell'allaccio (dichiarazione peraltro resa anche al momento dell'arresto del padre), nonché il fatto che l'imputato, in epoca anteriore e prossima all'accertamento si trovava in stato di detenzione in carcere.

Cionondimeno, con motivazione illogica i giudici di merito non hanno ritenuto attendibile le dichiarazioni di Franceso Carella, peraltro condannato per il medesimo fatto contestato al padre, con decreto penale di condanna. Con il secondo motivo censura l'applicazione dell'aggravante della violenza sulle cose, non essendovi la prova della manomissione da parte del ricorrente, che essendo detenuto si trovava nell'impossibilità di farlo. Il ricorso è inammissibile. Entrambi i motivi sono inammissibili. Con le doglianze, infatti, si pretende una rivalutazione del quadro probatorio fondante l'affermazione di responsabilità e la sussistenza dell'aggravante della violenza sulle cose, il cui vaglio è escluso dal sindacato del giudice di legittimità.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 9 febbraio 20202 Il Co9gliere estens