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Ordinanza — n. 13004/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 13004/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13004/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FERRARO MIRKO nato a TEANO il 26/01/1975 avverso la sentenza del 14/05/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MAURA NARDIN; Ferraro Mirko impugna la sentenza di cui in epigrafe che l'ha riconosciuto colpevole del reato di cui agli artt. 624 bis, comma 2 cod. pen., per essersi impossessato, al fine di trarne profitto, della somma di euro 2.000,00 sfilandola dalle mani della persona offesa Formula due motivi di impugnazione. Con il primo si duole del vizio di motivazione, osservando come non sia stato superato dalla Corte territoriale il ragionevole dubbio, stante la plausibilità della versione alternativa dei fatti, secondo la quale la somma non sarebbe stata sottratta alla persona offesa, che, invece, l'avrebbe puntata per vincere al gioco delle tre campanelle.

Regesto Legislator

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artt. 624 bis, comma 2 cod. pen, art. 78 cod. pen, art. 62 bis cod. pen; Ordinanza — n. 13004/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Invero, ciò ben potrebbe desumersi proprio tenendo conto di quanto riferito dalla medesima persona offesa, che ha più volte ribadito di essere stato 'un cretino'. Fra l'altro, il riconoscimento fotografico dell'imputato è stato effettuato ad oltre due mesi di distanza dal fatto, ancorché tutta la scena riferita dalla persona offesa si sia svolta in un solo minuto. Manca, dunque, adeguata motivazione sulla ricostruzione del fatto, non essendo possibile escludere un diverso andamento e, comunque, potendosi, al più ipotizzare il reato di cui all'art. 78 cod. pen..

Parole chiave

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asserzione difendibile attendibilità dei testimoni alibi allegazioni d'asilo contraddittorie false dichiarazioni senza giuramento difetto di legittimazione del ministero pubblico

Disposizioni normative citate

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artt. 624 bis, comma 2 cod. pen
Ferraro Mirko impugna la sentenza di cui in epigrafe che l'ha riconosciuto colpevole del reato di cui agli artt. 624 bis, comma 2 cod. pen., per essersi impossessato, al fine di trarne profitto, della somma di euro 2.000,00 sfilandola dalle mani della persona offesa Formula due motivi di impugnazione.
art. 78 cod. pen
Manca, dunque, adeguata motivazione sulla ricostruzione del fatto, non essendo possibile escludere un diverso andamento e, comunque, potendosi, al più ipotizzare il reato di cui all'art. 78 cod. pen..
art. 62 bis cod. pen
E' sufficiente ricordare, infatti, che la presunzione di non meritevolezza non impone al giudice di dare dettagliatamente conto delle ragioni della mancata applicazione della diminuente di cui all'art. 62 bis cod. pen..
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Testo completo

eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FERRARO MIRKO nato a TEANO il 26/01/1975 avverso la sentenza del 14/05/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MAURA NARDIN;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ferraro Mirko impugna la sentenza di cui in epigrafe che l'ha riconosciuto colpevole del reato di cui agli artt. 624 bis, comma 2 cod. pen., per essersi impossessato, al fine di trarne profitto, della somma di euro 2.000,00 sfilandola dalle mani della persona offesa Formula due motivi di impugnazione. Con il primo si duole del vizio di motivazione, osservando come non sia stato superato dalla Corte territoriale il ragionevole dubbio, stante la plausibilità della versione alternativa dei fatti, secondo la quale la somma non sarebbe stata sottratta alla persona offesa, che, invece, l'avrebbe puntata per vincere al gioco delle tre campanelle.

Invero, ciò ben potrebbe desumersi proprio tenendo conto di quanto riferito dalla medesima persona offesa, che ha più volte ribadito di essere stato 'un cretino'. Fra l'altro, il riconoscimento fotografico dell'imputato è stato effettuato ad oltre due mesi di distanza dal fatto, ancorché tutta la scena riferita dalla persona offesa si sia svolta in un solo minuto. Manca, dunque, adeguata motivazione sulla ricostruzione del fatto, non essendo possibile escludere un diverso andamento e, comunque, potendosi, al più ipotizzare il reato di cui all'art. 78 cod. pen..

Con il secondo motivo si duole della mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione, negate dal giudice di merito, senza considerare che la persona offesa prelevò i soldi dalla tasca per consentire al correo, rimasto impunito e sconosciuto, di effettuare la puntata, senza che l'imputato abbia in alcun modo indotto la vittima a partecipare al gioco. Il ricorso è inammissibile. Il primo motivo si risolve nella richiesta di rivalutazione del quadro probatorio, il cui vaglio è sottratto al giudice di legittimità.

Va osservato, d'altro canto, che i giudici di merito di entrambi i gradi di giudizio escludono la sussistenza di una plausibile versione alternativa dei fatti, compiutamente motivando sulla loro ricostruzione. Il secondo motivo è inammissibile. La Corte territoriale dà conto dell'inesistenza di elementi positivi che giustifichino l'applicazione della diminuente invocata. E' sufficiente ricordare, infatti, che la presunzione di non meritevolezza non impone al giudice di dare dettagliatamente conto delle ragioni della mancata applicazione della diminuente di cui all'art. 62 bis cod. pen..

Ed invero, in mancanza di richiesta dell'imputato o in caso di richiesta fondata su argomenti non specifici, il diniego può essere legittimamente giustificato anche con sulla base della mera assenza di elementi segno positivo e ciò a maggior ragione dopo la modifica dell'art. 62 bis, disposta con il D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della diminuente non è più sufficiente lo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini, Rv. 260610;

Sez. 1, n. 3529 del 22/09/2013, Stelitano, Rv. 195339). La Corte territoriale sottolinea che la confessione resa dall'imputato, limitata unicamente alla sua posizione già compromessa dai risultati delle indagini, non ha alcuna valenza favorevole e non può essere considerata quale elemento favorevole, essendo sostanzialmente neutra. Ciò è sufficiente per considerare la sentenza esente dai vizi che le vengono addebitati. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 9 febbraio 2022 Il Co isigliere estensore Il residente Mau Nardin rranti DEPOSITATO IN C