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Ordinanza — n. 13003/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 13003/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13003/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AHMETOVIC MARIANO nato a BUSTO ARSIZIO il 17/03/1991 avverso la sentenza del 13/04/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MAURA NARDIN; P Ahmetovic Mariano ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe che lo ha riconosciuto colpevole di una pluralità di reati di furto e tentato furto aggravato, commessi in concorso con Ahmetovic Dragane e Seferovic Douglas. Formula un unico motivo di ricorso articolato in due profili. Con il primo si duole del vizio di motivazione, per non avere il giudice di secondo cura superato il dubbio ragionevole, palesato con i motivi di gravame, stante la mancanza di riscontri esterni rispetto al riconoscimento effettuato dall'agente di polizia giudiziaria del ricorrente c:ome autore del fatto. Con il secondo lamenta che il giudice del gravame, nel calcolare la pena, abbia erroneamente effettuato un aumento per i capi nn.

Regesto Legislator

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art. 63, comma 4 cod. pen; Ordinanza — n. 13003/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Formula un unico motivo di ricorso articolato in due profili. Con il primo si duole del vizio di motivazione, per non avere il giudice di secondo cura superato il dubbio ragionevole, palesato con i motivi di gravame, stante la mancanza di riscontri esterni rispetto al riconoscimento effettuato dall'agente di polizia giudiziaria del ricorrente c:ome autore del fatto. Con il secondo lamenta che il giudice del gravame, nel calcolare la pena, abbia erroneamente effettuato un aumento per i capi nn.

Parole chiave

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asserzione difendibile legittimazione a contestare licenza attendibilità dei testimoni decisione incidentale impugnabile atti impugnabili censura dell'accertamento dei fatti

Disposizioni normative citate

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art. 63, comma 4 cod. pen
La Corte territoriale si è limitata a riformulare il calcolo della pena, chiarendo in che modo doveva intendersi effettuato il calcolo, anche avuto riguardo al fatto che il primo giudice dato applicazione all'art. 63, comma 4 cod. pen., rideterminando la sanzione in modo più favorevole all'imputato.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AHMETOVIC MARIANO nato a BUSTO ARSIZIO il 17/03/1991 avverso la sentenza del 13/04/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MAURA NARDIN; P

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ahmetovic Mariano ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe che lo ha riconosciuto colpevole di una pluralità di reati di furto e tentato furto aggravato, commessi in concorso con Ahmetovic Dragane e Seferovic Douglas. Formula un unico motivo di ricorso articolato in due profili. Con il primo si duole del vizio di motivazione, per non avere il giudice di secondo cura superato il dubbio ragionevole, palesato con i motivi di gravame, stante la mancanza di riscontri esterni rispetto al riconoscimento effettuato dall'agente di polizia giudiziaria del ricorrente c:ome autore del fatto. Con il secondo lamenta che il giudice del gravame, nel calcolare la pena, abbia erroneamente effettuato un aumento per i capi nn.

4) e 5) dell'imputazione, non considerati dal primo giudice e quindi non sanzionati. Il primo motivo è inammissibile, in quanto assolutamente generico. Il secondo motivo è anch'esso inammissibile. Diversamente da quanto ritenuto dal ricorrente, il primo giudice ha affermato la penale responsabilità di Ahnnetovic Mariano per tutti i reati ascrittigli dall'imputazione. La Corte territoriale si è limitata a riformulare il calcolo della pena, chiarendo in che modo doveva intendersi effettuato il calcolo, anche avuto riguardo al fatto che il primo giudice dato applicazione all'art. 63, comma 4 cod. pen., rideterminando la sanzione in modo più favorevole all'imputato. Alla inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 9 febbraio 2022 Il Consiglierel estensore Il esidente r Madra Nardin Donat ran