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Ordinanza — n. 13002/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 13002/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13002/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GYORGYFALVAY PETRA nato il 03/01/1986 avverso la sentenza del 25/02/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MAURA NARDIN; Con ricorso personale Gyorgyfalvay Petra impugna la sentenza di cui in epigrafe, he l'ha riconosciuta colpevole del reato di cui all'art. 186, comma 2 lett.

Regesto Legislator

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art. 62 bis cod. pen, art. 613 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 13002/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Eccepisce che neppure è stato formulato consenso, da parte dell'interessata, all'effettuazione dell'esame. Sottolinea che manca la prova dell'incidente, e ciononostante è stata applicata la relativa aggravante. Con il secondo motivo si duole del vizio di motivazione in ordine al rigetto del motivo con cui si richiedeva un più favorevole bilanciamento delle circostanze, nel senso della prevalenza della diminuente di cui all'art. 62 bis cod. pen. sulla contestata aggravante, negata senza tenere in considerazione l'incensuratezza dell'imputata, solo sulla base dell'elevato tasso alcolemico riscontrato.

Parole chiave

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impugnabilità della decisione di rinvio decisione incidentale impugnabile ritiro della domanda di revisione diritto a un difensore riesame della domanda d'asilo diritto di ottenere una decisione

Disposizioni normative citate

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art. 62 bis cod. pen
Con il secondo motivo si duole del vizio di motivazione in ordine al rigetto del motivo con cui si richiedeva un più favorevole bilanciamento delle circostanze, nel senso della prevalenza della diminuente di cui all'art. 62 bis cod. pen.
art. 613 cod. proc. pen
Il ricorso è inammissibile, essendo stato proposto personalmente, nonostante la soppressione della prima parte dell'art. 613 cod. proc. pen..
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GYORGYFALVAY PETRA nato il 03/01/1986 avverso la sentenza del 25/02/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MAURA NARDIN;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso personale Gyorgyfalvay Petra impugna la sentenza di cui in epigrafe, he l'ha riconosciuta colpevole del reato di cui all'art. 186, comma 2 lett.

c) C.d.S. per essersi posta alla guida in stato di ebbrezza, con tasso alcolennico accertato a mezzo di esame ematico in gril 2, con l'aggravante di avere cagionato un sinistro stradale. Propone due motivi di ricorso. Con il primo fa valere il vizio di motivazione, per avere la Corte territoriale ritenuto che l'esame ematico fosse stato svolto all'interno di un protocollo sanitario, ciò non richiedendo l'avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore previsto dagli artt. 356 cod. proc:. pen. e 114 disp. att. proc. pen., ancorché ciò sia frutto di una mera congettura e dagli atti risulti che l'avviso non fu dato.

Eccepisce che neppure è stato formulato consenso, da parte dell'interessata, all'effettuazione dell'esame. Sottolinea che manca la prova dell'incidente, e ciononostante è stata applicata la relativa aggravante. Con il secondo motivo si duole del vizio di motivazione in ordine al rigetto del motivo con cui si richiedeva un più favorevole bilanciamento delle circostanze, nel senso della prevalenza della diminuente di cui all'art. 62 bis cod. pen. sulla contestata aggravante, negata senza tenere in considerazione l'incensuratezza dell'imputata, solo sulla base dell'elevato tasso alcolemico riscontrato.

Il ricorso è inammissibile, essendo stato proposto personalmente, nonostante la soppressione della prima parte dell'art. 613 cod. proc. pen.. essendo stato introdotto, successivamente all'entrata in vigore, in data 3 agosto 2017, della legge 23 giugno 2017 n.

10. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla cassa delle ammende della somma di euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 9 febbraio 2022 Il Consi4iliere estensore Il P esidente Ma lira Nardin Dona la Ferrardi