Cassation annuls appeal court ruling on drunk driving case where prior offense extinguished by public works, not prescription.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation annulled the appeal court's decision denying probation to a driver convicted of drunk driving. The appellant argued that a prior similar offense, which had been extinguished by the completion of public works, should not bar probation. The court held that since the prior offense was extinguished by public works, it could not be considered a bar, and the conviction itself had expired due to the statute of limitations.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 186, comma 9-bis, d.lgs. 285/1992; Art. 157, 161 cod. pen.: The extinction of a crime through the positive completion of public works does not constitute an obstacle to granting probation, and the crime must be declared extinguished by prescription if the limitation period has expired.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SEDDA MARIO nato a GENOVA il 28/06/1978 avverso la sentenza del 12/01/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MAURA NARDIN; MOTIVI DELLA DIECISIONE Sedda Mario propone ricorso avverso la sentenza di cui in epigrafe, con cui è stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 186, commi 2 lett. c), 2 bis e 2 sexies C.d.S., per essersi posto alla guida di un'autovettura in stato di ebbrezza, con tasso alcolemico accertato pari a gr/I 1,68, cagionando un sinistro stradale in ora notturna.
Formula un unico motivo di impugnazione, articolato in due profili. Con il primo si duole del rigetto dell'istanza di messa alla prova. Osserva che la Corte, ritenendo preclusiva al precedente commissione di analogo reato, per cui è intervenuto patteggiamento, con sostituzione della pena ex art. 186, comma 9 bis C.d.S. e con conseguente estinzione del reato per esito positivo del lavoro di pubblica utilità, commette un errore giuridico, non tenendo in considerazione che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, il precedente non costituisce causa ostativa all'ammissione alla messa alla prova (richiama Sez. 4, n. 4526 del 3 febbraio 2016).
Con il secondo fa valere la violazione di legge, in relazione al disposto degli art. 167 e 186, comma 9 bis C.d.S., Rileva che la sospensione condizionale è stata negata sul presupposto della sussistenza di un precedente penale, tale ritenendo il reato estinto ai sensi dell'art. 186, comma 9 bis C.d.S., benché la giurisprudenza di legittimità abbia chiarito, che l'estinzione del reato per positivo svolgimento dei lavori di pubblica utilità non è ostativa alla concessione della sospensione condizionale della pena. Il reato deve essere dichiarato estinto per prescrizione, essendo spirato il termine di cui agli artt. 157 e 161 cod. pen..
Sotto il profilo della non manifesta infondatezza è sufficiente ricordare che secondo un precedente di questa Sezione "In tema di disciplina della circolazione stradale, la precedente condanna per un reato estinto a seguito del positivo espletamento del lavoro di pubblica utilità, ai sensi dell'art. 186, comma 9-bis, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, non può essere ritenuta causa ostativa al riconoscimento della sospensione condizionale della pena in relazione ad altro reato giudicato separatamente" (Sez. 4 - , Sentenza n. 22078 del 20/02/2019, Ghezzi, Rv. 276264).
La sentenza deve, dunque, essere annullata senza rinvio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso il 9 febbraio 2022 Il Consi liere estensore l; Il Pr sidente Maura Nardin Donalla Ferranti DEPOSITATO IN CA ELLER1A