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Ordinanza — n. 12999/2022 — snpen Generato dall'IA

Court dismisses appeals against conviction for theft due to generic and abstract grounds of insufficient motivation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12999/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeals filed by De Martino Vincenzo and De Martino Antonio inadmissible. The appellants, convicted of theft and attempted fraud, argued the lower court's reasoning was merely apparent and violated statutory motivation requirements. The court rejected this claim because the grievances were too generic and abstract to serve any censorial purpose regarding the decision's motivation.

Regesto Legislator

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Art. 192 c.p.p.; Art. 546 c.p.p.; Art. 111 Cost.: Appeals based on generic and abstract complaints regarding the sufficiency of motivation are inadmissible as they lack pertinence and fail to challenge the specific reasoning of the decision.

Parole chiave

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insufficient motivation generic appeal grounds censorial review theft conviction procedural inadmissibility contestazione della presunzione di paternità audizione di un genitore deposizione inattendibile

Disposizioni normative citate

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Art. 192 c.p.p.
Art. 546 c.p.p.
Art. 111 Cost.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: DE MARTINO ANTONIO nato a NAPOLI il 10/06/1950 DE MARTINO VINCENZO nato a NAPOLI il 29/07/1975 avverso la sentenza del 02/03/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MAURA INIARDIN;

MOTIVI DELLA DECISIONE

De Martino Vincenzo e De Martino Antonio ricorrono, con un unico atto, avverso la sentenza di cui in epigrafe che li ha riconosciuti colpevoli di una serie di truffe, tentate e consumate, oltre che del reato di cui agli artt. 624 bis e 61 n.

5) cod. pen. per essersi impossessati, al fine di trarne profitto, di un orologio, prelevandolo da un mobile sito nell'ingresso dell'abitazione della persona offesa, nella quale si erano introdotti in occasione della tentata truffa perpetrata ai suoi danni. Formulano un unico motivo di impugnazione con cui si dolgono del vizio di motivazione, ritenendola meramente apparente e non conforme all'onere motivazionale imposto dagli artt. 192 e 546 cod. proc. pen. e 111 Cost.. Il ricorso è inammissibile. La doglianza è formulata in forma generica ed astratta ed è prova di qualsivoglia pertinenza censoria rispetto al tessuto motivazionale della decisione impugnata. Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende. Così deciso il febbraio 2022 Il Consigli re estensore Maura Na din DEpr