Italian Court dismisses appeal claiming theft value is too low to warrant aggravated penalty.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals by Collodoro Angelo and Collodoro Ivan inadmissible regarding their conviction for theft. The appellants argued that the low value of the stolen television and lack of door damage justified a lighter penalty under Article 62, paragraph 4 of the Penal Code. The court rejected this, ruling that the economic prejudice was not negligible and the lower court correctly applied the law.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 62 n. 4 cod. pen.; The aggravated penalty for theft requires economic prejudice that is not merely nominal, as the value of the stolen item and the specific damage to the victim's property must be considered together.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: COLLODORO ANGELO nato a COMISO il 30/07/198E, COLLODORO IVAN nato a MODICA il 31/07/1994 avverso la sentenza del 22/04/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MAURA NARDIN;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Collodoro Angelo e Collodoro Ivan impugnano, con unico ricorso, la sentenza di cui in epigrafe che li riconosciuti colpevoli del reato di cui agli artt. 110, 61 n. 5, 624 bis e 625 nn.
2) cod. pen. per essersi impossessati, in concorso fra di loro, al fine di trarne profitto, di un televisore a 32 pollici, prelevandolo dall' abitazione della persona offesa, ove si introducevano utilizzando una chiave adulterata. Formulano un unico motivo, con cui censurano la falsa applicazione dell'art. 62 n.
4) cod. pen., rilevando che lo scarso valore dei beni oggetto della condotta, essendo il valore del televisore sottratto stato stimato dal giudice in euro 300,00, mentre nessun danno è stato arrecato alla porte db ingresso dell'appartamento. Il ricorso è inammissibile. Il motivo è manifestamente infondato. La sentenza motiva adeguatamente sul diniego della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4, osservando che il valore del bene rubato non è affatto minimale. E' sufficiente ricordare che "L'applicazione della circostanza attenuante prevista dall'art. 62, n. 4, cod. pen. presuppone che il pregiudizio causato sia di valore economico pressoché irrisorio, sia quanto al valore in sé della cosa sottratta, che per gli ulteriori effetti pregiudizievoli subiti dalla parte offesa" (Sez. 2, Sentenza n. 50660 del 05/10/2017, Rv. 271695). Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 9 febbraio 2022 Il Consi liere estensore Il Presiide