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Ordinanza — n. 12994/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal regarding mandatory mitigation for confession, citing lack of specific request and neutral value of admission.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12994/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Taddeo Domenico inadmissible, upholding the lower court's conviction for theft and fraud. The appellant argued that his confession constituted resipiscence warranting statutory mitigation under Article 62 bis of the Penal Code, but the court found no specific request for this mitigation. The court ruled that the confession held no favorable value as it merely confirmed the defendant's already compromised position, and the denial of mitigation was legally justified without detailed reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 62 bis cod. pen.; The court is not required to provide detailed reasons for denying statutory mitigation when the defendant makes no specific request or submits unfounded arguments, as the mere absence of positive elements justifies the denial, particularly after legislative modifications.

Parole chiave

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statutory mitigation denial confession value assessment resipiscence requirement Article 62 bis Penal Code specific request necessity appeal inadmissibility neutral confession value impugnazione di decisioni amministrative

Disposizioni normative citate

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Art. 62 bis cod. pen.
Formula un unico motivo di ricorso con cui censura l'erronea applicazione dell'art. 62 bis cod. pen. ed il vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione della diminuente.
art. 62 bis cod. pen
Formula un unico motivo di ricorso con cui censura l'erronea applicazione dell'art. 62 bis cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini
125, per effetto della quale, ai fini della diminuente non è più sufficiente lo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini, Rv.
Sez. 1, n. 3529 del 22/09/2013, Stelitano
Sez. 1, n. 3529 del 22/09/2013, Stelitano, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TADDEO DOMENICO nato a NAPOLI il 29/08/1975 avverso la sentenza del 14/05/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MAURA NARDIN;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Taddeo Domenico ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe, che l'ha riconosciuto colpevole del reato di cui agli artt. 99, comma 4, 624 bis commi 1 e 3, 625 n.

2) cod. pen. Formula un unico motivo di ricorso con cui censura l'erronea applicazione dell'art. 62 bis cod. pen. ed il vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione della diminuente. Ricorda che l'imputato ha confessato e che, sebbene l'ammissione di responsabilità non si sia ritenuta utile a fini investigativi, nondimeno essa è indice di resipiscenza e come tale deve essere valutata in ordine all'applicazione delle circostanze attenuati generiche. Il ricorso è inammissibile. Va ricordato„ infatti, che la presunzione di non meritevolezza non impone al giudice di dare dettagliatamente conto delle ragioni della mancata applicazione della diminuente di cui all'art. 62 bis cod. pen..

Ed invero, in mancanza di richiesta dell'imputato o in caso di richiesta fondata su argomenti non specifici, il diniego può essere legittimamente giustificato anche con sulla base della mera assenza di elementi segno positivo e ciò a maggior ragione dopo la modifica dell'art. 62 bis, disposta con il D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della diminuente non è più sufficiente lo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini, Rv. 260610;

Sez. 1, n. 3529 del 22/09/2013, Stelitano, Rv. 195339). La Corte territoriale sottolinea che la confessione resa dall'imputato, limitata unicamente alla sua posizione già compromessa dai risultati delle indagini, non ha alcuna valenza favorevole e non può essere considerata quale elemento favorevole, essendo sostanzialmente neutra. Ciò è sufficiente per considerare la sentenza esente dai vizi che le vengono addebitati. Alla inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 9/02/2022 Il Consigli re estensore Il Pr sidente Maiira Nardin Donat1la lerranti DEPOSITATO IN C LLE