Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific arguments and procedural defects.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Alessandro Indricchio inadmissible and ordered him to pay costs. The court found the first ground regarding the lack of forensic handwriting analysis to be substantively addressed by lower judges, while the second ground sought an impermissible re-evaluation of facts. The third ground concerning recidivism was rejected because it was formulated too generally without engaging with the lower court's reasoning.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 2, lett. a) c.p.p.; Art. 360, n. 2, lett. b) c.p.p.: An appeal is inadmissible if it is formulated in a general manner without confronting the specific reasoning of the judgment or if it seeks a reconstruction of facts not permitted by law.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALESSANDRO INDRICCHIO GIUSEPPE nato a TERMINI IMERESE il 30/05/1989 avverso la sentenza del 09/03/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; FATTO E DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso; ritenuti i motivi inammissibili perché, quanto al primo- relativo alla mancata rinnovazione della istruttoria dibattimentale per assumere la perizia dattiloscopica sul reperto- sostanzialmente riproduttivo di profili già adeguatamente vagliati e disattesi dai Giudici di merito, quanto al secondo- relativo al giudizio di responsabilità- perché volto a sollecitare una non consentita diversa ricostruzione dei fatti e valutazione delle prove, e, quanto al terzo - relativo alla recidiva- perché formulato in modo aspecifico, senza confrontarsi con la motivazione della sentenza; rilevato che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in !l'orna, il 26 ottobre 2021. Il Consigliere estensore