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Ordinanza — n. 12990/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for generic lack of reasoning regarding tax evasion facts and sentencing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12990/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Corte di Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued the lower court failed to recognize specific tax evasion facts and general mitigating circumstances under the relevant tax code. The court rejected this claim because the arguments were too generic, merely repeating points already adequately examined and dismissed by the trial judges.

Regesto Legislator

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Art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990; Art. 366 c.p.c.: An appeal based on a lack of reasoning is inadmissible if the alleged defects are generic and merely reproduce issues already fully examined and rejected by the court of first instance.

Parole chiave

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tax evasion lack of reasoning generic arguments Cassation appeal procedural inadmissibility court costs mitigating circumstances indennità del difensore d'ufficio

Disposizioni normative citate

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Art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990
Art. 366 c.p.c.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RANDAZZO MAURIZIO nato a PALERMO il 27/04/1977 avverso la sentenza del 18/03/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; FATTO E [DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso con cui si deduce vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento della fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 e delle circostanze attenuanti generiche; ritenuti i motivi inammissibili perché del tutto generici rispetto alla motivazione della sentenza e meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai Giudici di merito; rilevato che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 26 ottobre 2021.