Cassation court dismisses appeal as generic and inadmissible due to lack of specific factual arguments regarding sentencing mitigation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeal inadmissible because the arguments were too generic and merely repeated points already addressed and rejected by the lower courts. The appellant claimed a lack of recognition for generic mitigating circumstances compared to the aggravated offense under Article 80 of the Public Revenue Code. The court ruled that the appeal failed to provide specific grounds distinct from the existing reasoning, warranting dismissal and an order to pay costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it is entirely generic and merely reproduces arguments already adequately examined and dismissed by the court of first instance without providing new specific grounds.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FAI WILLIAM nato a SAN PIETRO VERNOTICO il 08/04/1985 avverso la sentenza del 09/09/2019 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; FATTO E DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il motivo di ricorso con cui si deduce vizio di motivazione quanto al trattamento sanzionatorio e, in particolare, al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza o prevalenza rispetto alla contestata aggravante prevista dall'art. 80 d.
P.R. n. 309 del 1990; ritenuto il motivo inammissibile perché del tutto generico rispetto alla motivazione della sentenza e meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai Giudici di merito (pagg 2- 3 sentenza impugnata e pag. 4 sentenza di primo grado); rilevato che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle a mende. Così deciso in Roma, il 26 ottobre 2021.