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Ordinanza — n. 12988/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as generic and merely repetitive of already reviewed criticism points.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12988/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible due to a lack of specific motivation regarding the liability judgment. The appellant argued for a review of the lower court's reasoning, but the judges found the complaint too general and a mere reproduction of issues already thoroughly examined and rejected. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.c.; Art. 367 c.p.c.: An appeal alleging a defect in motivation is inadmissible if it is entirely generic and merely reproduces points of criticism already adequately examined and dismissed by the trial court.

Parole chiave

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inadmissible appeal defect in motivation generic complaint repetitive argument Cassazione ordinanza liability judgment procedural costs ammende per infrazione procedurale

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.c.
Art. 367 c.p.c.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HUSIEN SAEED nato a SHIMANUGUS( ERITREA) il 05/01/1979 avverso la sentenza del 13/04/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; FATTO E DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il motivo di ricorso con cui si deduce vizio di motivazione quanto al giudizio di responsabilità; ritenuto il motivo inammissibile perché del tutto generico rispetto alla motivazione della sentenza e meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai Giudici di merito (pag. 6 sentenza impugnata); rilevato che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 26 ottobre 2021.