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Ordinanza — n. 12984/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as generic, rejecting claim that mitigating circumstance outweighs aggravating ones.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12984/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible for being generic and lacking concrete reasoning. The appellant argued that the mitigating circumstance under Article 89 of the Penal Code should prevail over the aggravating circumstances of recidivism. The court rejected this because the lower court had already established the facts, and the appellant failed to explain why the mitigating factor should override the aggravating one in this specific instance.

Regesto Legislator

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Art. 89 cod. pen.; Art. 364 c.p.c.: An appeal alleging a violation of law regarding the balance between mitigating and aggravating circumstances is inadmissible if the appellant fails to provide concrete reasons why the mitigating circumstance should prevail over the aggravating ones, rendering the grounds generic.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds mitigating circumstance aggravating circumstances recidivism Article 89 Penal Code procedural defect produzione tardiva di documenti

Disposizioni normative citate

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Art. 89 cod. pen.
Art. 364 c.p.c.
art. 89 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KANOUTE SOULEYMANE nato il 09/03/1993 avverso la sentenza del 22/03/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; FATTO E DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso con cui si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento della prevalenza della ritenuta diminuente di cui all'art. 89 cod. pen. rispetto alle circostanze aggravanti; ritenuti i motivi inammissibili perché generici (sin dalla loro proposizione in appello) non essendo stato spiegato in concreto perché, a fronte della ricostruzione compiuta dai giudici di merito, l'attenuante avrebbe dovuto essere ritenuta prevalente anche rispetto alla recidiva. rilevato che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle limmende. Così deciso in Roma, il 26 ottobre 2021.