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Ordinanza — n. 12982/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 12982/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12982/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NAPOLI DAVID nato a MILANO il 07/06/1972 avverso la sentenza del 09/04/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; FATTO E DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso con cui si deduce vizio di motivazione quanto al giudizio di penale responsabilità, al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ed alla dosimetria della pena; ritenuti i motivi inammissibili perché generici rispetto alla motivazione della sentenza e meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai Giudici di merito (cfr. pag. 4 quanto al primo motivo e pag. 5 quanto alla dosimetria della pena ed al mancato riconoscimento delle circostanze generiche); rilevato che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 12982/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 26 ottobre 2021.

Parole chiave

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spese amministrative impugnazione di decisioni amministrative ammende per infrazione procedurale spese di esecuzione ripetibili dell'avvocato sanzione amministrativa
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NAPOLI DAVID nato a MILANO il 07/06/1972 avverso la sentenza del 09/04/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; FATTO E DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso con cui si deduce vizio di motivazione quanto al giudizio di penale responsabilità, al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ed alla dosimetria della pena; ritenuti i motivi inammissibili perché generici rispetto alla motivazione della sentenza e meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai Giudici di merito (cfr. pag. 4 quanto al primo motivo e pag. 5 quanto alla dosimetria della pena ed al mancato riconoscimento delle circostanze generiche); rilevato che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 26 ottobre 2021.