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Ordinanza — n. 12981/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as generic and merely repetitive of already reviewed criminal liability issues.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12981/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to a lack of specific motivation regarding criminal liability for tax evasion. The appellant argued for a review of the lower court's reasoning, but the judges found the grounds too general and a mere reproduction of points already adequately examined. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 364 c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: An appeal is inadmissible if its grounds are generic and merely reproduce arguments already sufficiently examined and dismissed by the trial court.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds tax evasion liability repetitive arguments procedural costs Cassation review motivation defect ammende per infrazione procedurale

Disposizioni normative citate

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Art. 364 c.p.p.
Art. 365 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RAGO GIAN PAOLO nato a MILANO il 11/10/1971 avverso la sentenza del 15/04/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; FATTO E DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il motivo di ricorso con cui si deduce vizio di motivazione quanto al giudizio di penale responsabilità per il reato di evasione; ritenuto il motivo inammissibile perché generico rispetto alla motivazione della sentenza e meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai Giudici dì merito; rilevato che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle arrimende. Così deciso in Roma, il 26 ottobre 2021.