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Ordinanza — n. 12978/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 12978/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12978/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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uente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MOUSSAOUI AYMEN nato il 23/06/1984 avverso la sentenza del 15/01/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; FATTO E DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il motivo di ricorso con cui si deduce violazione di legge quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ed alla dosimetria della pena; ritenuto il motivo inammissibile perché generico rispetto alla motivazione della sentenza e meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai Giudici di merito; rilevato che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 12978/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 26 ottobre 2021.

Parole chiave

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impugnazione di decisioni amministrative ammende per infrazione procedurale motivi di cassazione allegazioni insufficientemente motivate censura formulata in modo carente addebito di tasse
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Testo completo

uente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MOUSSAOUI AYMEN nato il 23/06/1984 avverso la sentenza del 15/01/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; FATTO E DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il motivo di ricorso con cui si deduce violazione di legge quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ed alla dosimetria della pena; ritenuto il motivo inammissibile perché generico rispetto alla motivazione della sentenza e meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai Giudici di merito; rilevato che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 26 ottobre 2021.