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Ordinanza — n. 12970/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 12970/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12970/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARZIANO STEFANO nato a FIRENZE il 25/09/1981 avverso la sentenza del 25/03/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; FATTO E DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso con cui si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla ritenuta recidiva ed al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; ritenuti i motivi inammissibili perché generici e meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai Giudici di merito (pag. 4 sentenza impugnata); rilevato che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 12970/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammpnde. Così deciso in Roma, il 26 ottobre 2021.

Parole chiave

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ammende per infrazione procedurale motivi di cassazione ripetibili dell'avvocato allegazioni insufficientemente motivate impugnazione di decisioni amministrative spese di esecuzione
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARZIANO STEFANO nato a FIRENZE il 25/09/1981 avverso la sentenza del 25/03/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; FATTO E DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso con cui si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla ritenuta recidiva ed al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; ritenuti i motivi inammissibili perché generici e meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai Giudici di merito (pag. 4 sentenza impugnata); rilevato che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammpnde. Così deciso in Roma, il 26 ottobre 2021.