Ordinanza — n. 12968/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: OURDANE MOHAMED nato il 23/08/1978 avverso la sentenza del 07/04/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; FATTO E DIRITTO v Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il motivo di ricorso con cui si deduce vizio di motivazione quanto alla mancata riconduzione dei fatti alla fattispecie prevista dall'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990; ritenuto il motivo inammissibile perché generico, sostanzialmente volto a sollecitare una diversa ricostruzione dei fatti e perchè meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito; rilevato che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 12968/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 26 ottobre 2021.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: OURDANE MOHAMED nato il 23/08/1978 avverso la sentenza del 07/04/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; FATTO E DIRITTO v Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il motivo di ricorso con cui si deduce vizio di motivazione quanto alla mancata riconduzione dei fatti alla fattispecie prevista dall'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990; ritenuto il motivo inammissibile perché generico, sostanzialmente volto a sollecitare una diversa ricostruzione dei fatti e perchè meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito; rilevato che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 26 ottobre 2021.