Ordinanza — n. 12966/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: OLIVO VINCENZO nato a MISTRETTA il 10/07/1968 avverso la sentenza del 19/02/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; FATTO E DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso con cui si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al giudizio di responsabilità, alla riconducibilità del fatto alla fattispecie di cui al comma 5 dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, alla determinazione della pena, ritenuta eccessivamente severa; ritenuti i motivi inammissibili perché generici, sostanzialmente volti a sollecitare una diversa ricostruzione dei fatti e perchè meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito; rilevato che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 12966/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 26 ottobre 2021.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: OLIVO VINCENZO nato a MISTRETTA il 10/07/1968 avverso la sentenza del 19/02/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; FATTO E DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso con cui si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al giudizio di responsabilità, alla riconducibilità del fatto alla fattispecie di cui al comma 5 dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, alla determinazione della pena, ritenuta eccessivamente severa; ritenuti i motivi inammissibili perché generici, sostanzialmente volti a sollecitare una diversa ricostruzione dei fatti e perchè meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito; rilevato che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 26 ottobre 2021.