Ordinanza — n. 12965/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SBITI RAYANE nato a TRENTO il 11/06/1996 avverso la sentenza del 12/02/2021 della CORTE APPELLO di TRENTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; FATTO E DIRITTO ì Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il motivo di ricorso con cui si deduce vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento della circostanza attenuante prevista dall'art. 385, comma 4, cod. pen.; ritenuto inammissibile il motivo perché non dedotto in appello; rilevato che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle arnmende. Così deciso in Roma, il 26 ottobre 2021.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 12965/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 385, comma 4, cod. pen.; ritenuto inammissibile il motivo perché non dedotto in appello; rilevato che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle arnmende. Così deciso in Roma, il 26 ottobre 2021.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SBITI RAYANE nato a TRENTO il 11/06/1996 avverso la sentenza del 12/02/2021 della CORTE APPELLO di TRENTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; FATTO E DIRITTO ì Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il motivo di ricorso con cui si deduce vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento della circostanza attenuante prevista dall'art. 385, comma 4, cod. pen.; ritenuto inammissibile il motivo perché non dedotto in appello; rilevato che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle arnmende. Così deciso in Roma, il 26 ottobre 2021.