Ordinanza — n. 12964/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GONDONI LORENZO nato a RAVENNA il 23/02/1993 avverso la sentenza del 18/06/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; FATTO E DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso con cui si deduce vizio di motivazione quanto al giudizio di responsabilità ed alla determinazione della pena, ritenuta eccessivamente severa; ritenuto ì motivi inammissibili perché generici e meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito (pag. 2-3- sentenza impugnata); rilevato che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 12964/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 26 ottobre 2021.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GONDONI LORENZO nato a RAVENNA il 23/02/1993 avverso la sentenza del 18/06/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; FATTO E DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso con cui si deduce vizio di motivazione quanto al giudizio di responsabilità ed alla determinazione della pena, ritenuta eccessivamente severa; ritenuto ì motivi inammissibili perché generici e meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito (pag. 2-3- sentenza impugnata); rilevato che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 26 ottobre 2021.