Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 12964/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 12964/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12964/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GONDONI LORENZO nato a RAVENNA il 23/02/1993 avverso la sentenza del 18/06/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; FATTO E DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso con cui si deduce vizio di motivazione quanto al giudizio di responsabilità ed alla determinazione della pena, ritenuta eccessivamente severa; ritenuto ì motivi inammissibili perché generici e meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito (pag. 2-3- sentenza impugnata); rilevato che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 12964/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 26 ottobre 2021.

Parole chiave

Generato dall'IA
condono delle spese procedurali ammende per infrazione procedurale addebito di tasse prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria anticipo delle spese censure procedurali
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GONDONI LORENZO nato a RAVENNA il 23/02/1993 avverso la sentenza del 18/06/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; FATTO E DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso con cui si deduce vizio di motivazione quanto al giudizio di responsabilità ed alla determinazione della pena, ritenuta eccessivamente severa; ritenuto ì motivi inammissibili perché generici e meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito (pag. 2-3- sentenza impugnata); rilevato che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 26 ottobre 2021.