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Ordinanza — n. 12963/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible for merely reproducing already reviewed criticism profiles.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12963/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the grounds merely reproduced criticism profiles already adequately examined and dismissed by the lower court. The appellant argued for a review of the recidivism finding, but the court found no new substantive issues. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal is inadmissible if its grounds are merely reproductive of arguments already fully examined and rejected by the court of first instance, lacking any new substantive legal or factual basis.

Parole chiave

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inadmissible appeal reproductive grounds recidivism review Corte di Cassazione procedural economy already examined dismissal of appeal ammende per infrazione procedurale

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ABBES MOHAMED YOUSEF nato a MILANO il 20/04/1999 avverso la sentenza del 14/04/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; FATTO E DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il motivo di ricorso con cui si deduce vizio di motivazione quanto alla ritenuta recidiva; ritenuto il motivo inammissibile perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito (pag. 4 sentenza impugnata); rilevato che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 26 ottobre 2021.