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Ordinanza — n. 12961/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible for being repetitive and seeking prohibited re-evaluation of evidence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12961/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for a new evaluation of witness Tresoldi's testimony and liability, but the court found these arguments merely reproduced issues already adequately examined and dismissed by the lower courts. Consequently, the court refused to solicit a prohibited re-evaluation of the evidence, upholding the final judgment against the appellant.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.c.; Art. 367 c.p.c.: An appeal is inadmissible if it substantially reproduces profiles already adequately examined and dismissed by the lower courts, or if it seeks a prohibited re-evaluation of the evidence.

Parole chiave

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inadmissible appeal repetitive arguments prohibited re-evaluation witness credibility liability judgment ammende per infrazione procedurale prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.c.
Art. 367 c.p.c.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TORRIANI ALESSANDRO nato a RHO il 13/02/1976 avverso la sentenza del 12/04/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; FATTO E DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il motivo di ricorso relativo al giudizio di responsabilità ed alla valutazione della teste Tresoldi ; ritenuti il motivo inammissibile perché, da una parte, sostanzialmente riproduttivo di profili già adeguatamente vagliati e disattesi dai Giudici di merito, e, dall'altra, volto a sollecitare una non consentita diversa e valutazione delle prove; rilevato che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle r-rimende. Così decisoi Roma, il 26 ottobre 2021.