Ordinanza — n. 12958/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CANETTI VITTORIO nato a LANGHIRANO il 10/06/1966 avverso la sentenza del 02/10/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; FATTO E DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso; ritenuti i motivi inammissibili perché generici rispetto alla trama argomentativa della sentenza impugnata e, soprattutto, di quella del Tribunale, richiamata dalla Corte; i motivi, sia quello in ordine alla responsabilità, sia quelli relativi alla dosimetria della pena ed al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti, sono, da una parte, sostanzialmente riproduttivi di profili già adeguatamente vagliati e disattesi dai Giudici di merito, e, dall'altra, volti a sollecitare una non consentita diversa e valutazione delle prove; rilevato che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 12958/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 26 ottobre 2021.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CANETTI VITTORIO nato a LANGHIRANO il 10/06/1966 avverso la sentenza del 02/10/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; FATTO E DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso; ritenuti i motivi inammissibili perché generici rispetto alla trama argomentativa della sentenza impugnata e, soprattutto, di quella del Tribunale, richiamata dalla Corte; i motivi, sia quello in ordine alla responsabilità, sia quelli relativi alla dosimetria della pena ed al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti, sono, da una parte, sostanzialmente riproduttivi di profili già adeguatamente vagliati e disattesi dai Giudici di merito, e, dall'altra, volti a sollecitare una non consentita diversa e valutazione delle prove; rilevato che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 26 ottobre 2021.