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Ordinanza — n. 12957/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 12957/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12957/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MUNGIANU MASSIMO nato a CAGLIARI il 01/03/1973 avverso la sentenza del 15/02/2021 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; FATTO E DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso con cui si deduce vizio di motivazione quanto al giudizio di responsabilità; ritenuto che i motivi sono generici e riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito (pagg. 3-4-5 sentenza impugnata); rilevato che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 26 ottobre 2021.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 12957/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 3-4-5 sentenza impugnata); rilevato che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 26 ottobre 2021.

Parole chiave

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motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivi di cassazione condono delle spese procedurali censure procedurali concorso di motivi di sospensione allegazioni insufficientemente motivate
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MUNGIANU MASSIMO nato a CAGLIARI il 01/03/1973 avverso la sentenza del 15/02/2021 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; FATTO E DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso con cui si deduce vizio di motivazione quanto al giudizio di responsabilità; ritenuto che i motivi sono generici e riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito (pagg. 3-4-5 sentenza impugnata); rilevato che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 26 ottobre 2021.