Cassation appeal dismissed for inadmissibility regarding non-accepted acquittal grounds and sentencing criteria in plea agreement cases.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal inadmissible because it challenged grounds explicitly excluded from review in plea agreement proceedings. The appellant argued the lower court failed to evaluate reasons for acquittal and did not specify sentencing criteria, but these issues were deemed non-justiciable. The court ruled that only specific procedural elements regarding the defendant's will and prosecutor's consent are reviewable, while substantive acquittal reasons and sentencing calculations are barred.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599 bis c.p.p.; In plea agreement cases, cassation appeals challenging the formation of the defendant's will or the prosecutor's consent are admissible, whereas complaints regarding non-accepted acquittal grounds or sentencing determinations are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MALLALI MUSTAFA nato il 18/03/1987 avverso la sentenza del 12/01/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdagiallgulsc=akielerter udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; FATTO E DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il motivo di ricorso; ritenuto che il motivo, con cui si deduce violazione di legge e vizio di motivazione per avere la Corte, nel pronunciare sentenza ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen., da una parte, non valutato le ragioni- del tutto genericamente individuate - che avrebbero dovuto condurre ad un'assoluzione dal reato contestato e, dall'altra, non indicato i criteri adottati per la determinazione della pena, è inammissibile perché non consentito dalla legge, avendo la Corte di cassazione chiarito che in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati o, come nel caso di specie, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. o alla dosimetria della pena (Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Gueli, Rv. 272969); rilevato che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 26 ottobre 2021.