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Ordinanza — n. 12955/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 12955/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12955/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LEKBIBA ABDEL MAJID nato il 26/08/1993 avverso la sentenza del 02/03/2021 del TRIBUNALE di BERGAMO4ziate ggti-; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; FATTO E DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il motivo di ricorso; ritenuto che il motivo, con cui si deduce violazione di legge in relazione alla qualificazione giuridica dei fatti oggetto della sentenza di applicazione, è inammissibile perché non consentito dalla legge e perché strutturalmente del tutto generico, non essendo stato nemmeno spiegato perché sarebbe configurabile la meno grave fattispecie prevista dall'art. 73, comma 5, d.P.R., n. 309 del 1990; rilevato che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 12955/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 73, comma 5, d.P.R., n. 309 del 1990; rilevato che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

Parole chiave

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scemata imputabilità motivi di cassazione risarcimento per errore giudiziario motivazione inadeguata delle censure costituzionali cognizione del ricorso per cassazione caso poco grave
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LEKBIBA ABDEL MAJID nato il 26/08/1993 avverso la sentenza del 02/03/2021 del TRIBUNALE di BERGAMO4ziate ggti-; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; FATTO E DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il motivo di ricorso; ritenuto che il motivo, con cui si deduce violazione di legge in relazione alla qualificazione giuridica dei fatti oggetto della sentenza di applicazione, è inammissibile perché non consentito dalla legge e perché strutturalmente del tutto generico, non essendo stato nemmeno spiegato perché sarebbe configurabile la meno grave fattispecie prevista dall'art. 73, comma 5, d.P.R., n. 309 del 1990; rilevato che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 26 ottobre 2021. 1