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Ordinanza — n. 12953/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses generic appeal on liability and mitigating circumstances as inadmissible.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12953/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appellant's appeal inadmissible and ordered the payment of procedural costs and a fine. The appellant argued for a review of liability and the recognition of generic mitigating circumstances, but the court found these arguments entirely generic. Consequently, the appeal was rejected because it lacked specific legal grounds beyond general assertions.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: Appeals must be specific; generic arguments regarding liability or mitigating circumstances without concrete legal analysis render the appeal inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic arguments mitigating circumstances liability review procedural costs Cassazione ordinanza lack of specificity condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TUSHA ORGES nato il 28/03/1995 avverso la sentenza del 04/02/2021 della CORTE APPELLO di BARI43te-a~fse-aRe-12ert17—• udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; FATTO E DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso; ritenuto che i motivi, con cui si deduce violazione di legge quanto al giudizio di responsabilità ed al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, sono del tutto generici; rilevato che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 26 ottobre 2021.