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Ordinanza — n. 12952/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 12952/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12952/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL HELLAOUI SOUAD nato il 25/10/1976 avverso la sentenza del 22/04/2021 del GIP TRIBUNALE di BERGAMOdato avviso alle parti, udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; FATTO E DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il motivo di ricorso, con cui si deduce violazione di legge e vizio di motivazione per avere la Corte, nel pronunciare sentenza ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen., non valutato i motivi- del tutto genericamente individuati - che avrebbero dovuto portare ad una sentenza di assoluzione ex art. 129 cod. proc. pen., che lo stesso è inammissibile perché non consentito dalla legge, avendo la Corte di cassazione chiarito che in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati o, come nel caso di specie, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. o alla dosimetria della pena (Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Gueli, Rv. 272969); rilevato che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

Regesto Legislator

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art. 599 bis cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 12952/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 26 ottobre 2021.

Parole chiave

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sanzioni pecuniarie ammende per infrazione procedurale modalità di calcolo dell'ammenda causa di carattere pecuniario addebito di tasse condanna al pagamento pecuniario

Disposizioni normative citate

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art. 599 bis cod. proc. pen
art. 129 cod. proc. pen
pen., non valutato i motivi- del tutto genericamente individuati - che avrebbero dovuto portare ad una sentenza di assoluzione ex art. 129 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL HELLAOUI SOUAD nato il 25/10/1976 avverso la sentenza del 22/04/2021 del GIP TRIBUNALE di BERGAMOdato avviso alle parti, udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; FATTO E DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il motivo di ricorso, con cui si deduce violazione di legge e vizio di motivazione per avere la Corte, nel pronunciare sentenza ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen., non valutato i motivi- del tutto genericamente individuati - che avrebbero dovuto portare ad una sentenza di assoluzione ex art. 129 cod. proc. pen., che lo stesso è inammissibile perché non consentito dalla legge, avendo la Corte di cassazione chiarito che in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati o, come nel caso di specie, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. o alla dosimetria della pena (Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Gueli, Rv. 272969); rilevato che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 26 ottobre 2021.