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Ordinanza — n. 12950/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 12950/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12950/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AUTIERI GAETANO nato a SALERNO il 28/03/1997 avverso la sentenza del 16/04/2021 della CORTE APPELLO di SALERNOdato 3VViC0 alle paiti,; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; FATTO E DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il motivo di ricorso; ritenuto che il motivo, con cui si deduce violazione di legge e vizio di motivazione per avere la Corte, nel pronunciare sentenza ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen., da una parte, non valutato i motivi- del tutto genericamente individuati nel ricorso - che avrebbero dovuto condurre ad un'assoluzione dal reato contestato e, dall'altra, non indicato i criteri adottati per la determinazione della pena, è inammissibile perché non consentito dalla legge, avendo la Corte di cassazione chiarito che in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati o, come nel caso di specie, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. o alla dosimetria della pena (Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Gueli, Rv. 272969); rilevato che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

Regesto Legislator

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art. 599 bis cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 12950/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 599 bis cod. proc. pen., da una parte, non valutato i motivi- del tutto genericamente individuati nel ricorso - che avrebbero dovuto condurre ad un'assoluzione dal reato contestato e, dall'altra, non indicato i criteri adottati per la determinazione della pena, è inammissibile perché non consentito dalla legge, avendo la Corte di cassazione chiarito che in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati o, come nel caso di specie, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. o alla dosimetria della pena (Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Gueli, Rv. 272969); rilevato che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

Parole chiave

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motivi di cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali rinuncia alla motivazione concorso di motivi di sospensione condono delle spese procedurali attenuazione libera della pena

Disposizioni normative citate

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art. 599 bis cod. proc. pen
art. 129 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AUTIERI GAETANO nato a SALERNO il 28/03/1997 avverso la sentenza del 16/04/2021 della CORTE APPELLO di SALERNOdato 3VViC0 alle paiti,; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; FATTO E DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il motivo di ricorso; ritenuto che il motivo, con cui si deduce violazione di legge e vizio di motivazione per avere la Corte, nel pronunciare sentenza ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen., da una parte, non valutato i motivi- del tutto genericamente individuati nel ricorso - che avrebbero dovuto condurre ad un'assoluzione dal reato contestato e, dall'altra, non indicato i criteri adottati per la determinazione della pena, è inammissibile perché non consentito dalla legge, avendo la Corte di cassazione chiarito che in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati o, come nel caso di specie, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. o alla dosimetria della pena (Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Gueli, Rv. 272969); rilevato che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d so in Roma, il 26 ottobre 2021