Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 12949/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 12949/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12949/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DICANDIA COSIMO DAMIANO nato a BARLETTA il 25/03/1986 avverso la sentenza del 15/12/2020 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; FATTO E DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il motivo di ricorso; ritenuto che il cumulativo motivo, con cui si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al giudizio di responsabilità per il reato di detenzione illecita di sostanza stupefacenti, alla mancata riconduzione del fatto alla fattispecie di cui al comma 5 dell'art. 73 cit. ed al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito dalla legge perché, da una parte, costituito da mere doglianze in punto di fatto e, dall'altra, meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito con corretti argomenti (cfr., pagg. 12- 13 della sentenza impugnata in cui la Corte, dopo aver puntualmente ricostruito i fatti, ha spiegato le ragioni poste a fondamento del giudizio di colpevolezza, della inconfigurabilità della fattispecie prevista dall'art. 73, comma 5, d.P.R.. cit., del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche); rilevato che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 12949/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle afrlmende. Così deciso in Roma, il 26 ottobre 2021.

Parole chiave

Generato dall'IA
imputazione per reati di stupefacenti abuso di sostanze infrazione qualificata LStup traffico internazionale di stupefacenti guida recidiva in stato di ebbrezza tossicodipendenza
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DICANDIA COSIMO DAMIANO nato a BARLETTA il 25/03/1986 avverso la sentenza del 15/12/2020 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; FATTO E DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il motivo di ricorso; ritenuto che il cumulativo motivo, con cui si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al giudizio di responsabilità per il reato di detenzione illecita di sostanza stupefacenti, alla mancata riconduzione del fatto alla fattispecie di cui al comma 5 dell'art. 73 cit. ed al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito dalla legge perché, da una parte, costituito da mere doglianze in punto di fatto e, dall'altra, meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito con corretti argomenti (cfr., pagg. 12- 13 della sentenza impugnata in cui la Corte, dopo aver puntualmente ricostruito i fatti, ha spiegato le ragioni poste a fondamento del giudizio di colpevolezza, della inconfigurabilità della fattispecie prevista dall'art. 73, comma 5, d.P.R.. cit., del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche); rilevato che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle afrlmende. Così deciso in Roma, il 26 ottobre 2021.