Ordinanza — n. 12948/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BENRAHAL AYOUB nato il 01/05/1994 avverso la sentenza del 28/04/2021 del TRIBUNALE di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; FATTO E DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il motivo di ricorso; ritenuto che il motivo, con cui si deduce vizio di motivazione per non avere il Tribunale, nel pronunciare sentenza di applicazione di pena per i reati previsti dagli artt.337 cod. pen. e 73 d.P.R. n. 309 del 1990, valutato la possibilità di addivenire ad una pronuncia assolutoria quanto al reato di resistenza a pubblico ufficiale, è inammissibile perchè del tutto generico e per non essere consentito dalla legge ai sensi dell'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen.; rilevato che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 12948/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amffiende. Così deciso in Roma, il 26 ottobre 2021.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BENRAHAL AYOUB nato il 01/05/1994 avverso la sentenza del 28/04/2021 del TRIBUNALE di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; FATTO E DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il motivo di ricorso; ritenuto che il motivo, con cui si deduce vizio di motivazione per non avere il Tribunale, nel pronunciare sentenza di applicazione di pena per i reati previsti dagli artt.337 cod. pen. e 73 d.P.R. n. 309 del 1990, valutato la possibilità di addivenire ad una pronuncia assolutoria quanto al reato di resistenza a pubblico ufficiale, è inammissibile perchè del tutto generico e per non essere consentito dalla legge ai sensi dell'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen.; rilevato che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amffiende. Così deciso in Roma, il 26 ottobre 2021.