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Ordinanza — n. 12947/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of manifest error in legal qualification.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12947/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued the lower court failed to correctly qualify the facts under Article 73, paragraph 5, of the Tax Code. The court rejected this, stating that appeals based on legal qualification errors are only admissible if the error is manifest and immediately obvious without room for debate.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; In appeals for cassation based on erroneous legal qualification of facts, admissibility is restricted to cases of manifest error, which requires the qualification to be immediately and indisputably eccentric relative to the charge.

Parole chiave

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manifest error standard legal qualification appeal inadmissibility of appeal tax code application cassation procedure rules reati qualificati contro gli stupefacenti errore nella commisurazione della pena dipendenza da sostanze

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
309 del 1990- è inammissibile per non essere consentito dalla legge ai sensi dell'art. 448, comma 2 bis, cod.
Art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: OPARA JULIUS WEREUCHE (CUI 0536CYL) nato il 24/07/1978 avverso la sentenza del 06/04/2021 del TRIBUNALE di MILANOdat-43-&9`v4set-erfFe-ltrerre udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; FATTO E DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il motivo di ricorso; ritenuto che il motivo, con cui si deduce vizio di motivazione per non avere il Tribunale, nel pronunciare sentenza di applicazione di pena, valutato la correttezza della qualificazione giuridica del fatto- che avrebbe dovuto essere ricondotto alla fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990- è inammissibile per non essere consentito dalla legge ai sensi dell'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen.; ritenuto infatti che in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione; ritenuto che dalla lettura della imputazione non emerge affatto con indiscussa immediatezza la prospettata erronea qualificazione giuridica del fatto; rilevato che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 26 ottobre 2021.