Ordinanza — n. 12944/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE ROSA SALVATORE nato a CASORIA il 23/03/1967 avverso la sentenza del 30/11/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdate-.341.4so-alle_pagi; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; FATTO E DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il motivo di ricorso; ritenuto che il motivo, con cui si deduce violazione di legge quanto al giudizio di responsabilità, è inammissibile per essere stato sottoscritto il ricorso personalmente dall'imputato e perché del tutto generico; rilevato che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa deye ammende. Così deYs in Roma, il 26 ottobre 2021.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 12944/2022 — snpen · Corte di Cassazione: P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa deye ammende. Così deYs in Roma, il 26 ottobre 2021.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE ROSA SALVATORE nato a CASORIA il 23/03/1967 avverso la sentenza del 30/11/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdate-.341.4so-alle_pagi; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; FATTO E DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il motivo di ricorso; ritenuto che il motivo, con cui si deduce violazione di legge quanto al giudizio di responsabilità, è inammissibile per essere stato sottoscritto il ricorso personalmente dall'imputato e perché del tutto generico; rilevato che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa deye ammende. Così deYs in Roma, il 26 ottobre 2021.