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Ordinanza — n. 12692/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 12692/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12692/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SEJDIC ZUHRA nato a ROMA il 25/07/1999 avverso la sentenza del 02/12/2020 del TRIBUNALE di PISAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputata Sejdic Zuhra ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Pisa che ha applicato, nei suoi confronti, la pena concordata ai sensi dell'art.444 cod. proc. pen.; Ritenuto che le doglianze proposte - che sostengono la necessità di un approfondimento istruttorio in merito alla responsabilità e alla aggravante della destrezza - esulano dal novero dei motivi deducibili ex art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., e che la ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 12692/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro quattromila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 09/03/2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Elisab orosini Stef., " DEPOSUnTO IN CAN, LLERIA IL CA t l.

Parole chiave

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vizio del consenso forza di cosa giudicata modifica della sentenza esistenza e validità sostanziale consenso tacito diritto di ottenere una decisione
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SEJDIC ZUHRA nato a ROMA il 25/07/1999 avverso la sentenza del 02/12/2020 del TRIBUNALE di PISAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputata Sejdic Zuhra ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Pisa che ha applicato, nei suoi confronti, la pena concordata ai sensi dell'art.444 cod. proc. pen.; Ritenuto che le doglianze proposte - che sostengono la necessità di un approfondimento istruttorio in merito alla responsabilità e alla aggravante della destrezza - esulano dal novero dei motivi deducibili ex art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., e che la ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro quattromila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 09/03/2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Elisab orosini Stef., " DEPOSUnTO IN CAN, LLERIA IL CA t l.