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Ordinanza — n. 12690/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 12690/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12690/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AUQUI HINOSTROZA MIGUEL ANGEL nato il 19/07/1973 avverso la sentenza del 04/11/2021 del TRIBUNALE di ROMA1 dato avviso alle partt-7; Th udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Auqui Hinostroza Miguel ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Roma che ha applicato, nei suoi confronti, la pena concordata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.; Ritenuto che le doglianze proposte - che afferiscono all'art. 129 cod. proc. pen. e alla circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4 cod. pen. - esulano dal novero dei motivi deducibili ex art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. e, inoltre, che la censura sull'art. 129 cod. proc. pen. si scontra con il chiaro tenore della motivazione; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., e che il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 12690/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 444 cod. proc. pen.; Ritenuto che le doglianze proposte - che afferiscono all'art. 129 cod. proc. pen. e alla circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4 cod. pen. - esulano dal novero dei motivi deducibili ex art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. e, inoltre, che la censura sull'art. 129 cod. proc. pen. si scontra con il chiaro tenore della motivazione; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., e che il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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proposta di giudizio diritto di ottenere una decisione validità della clausola arbitrale rinvio del dibattimento domanda d'asilo di rom ritiro della domanda di revisione

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
art. 129 cod. proc. pen
pen.; Ritenuto che le doglianze proposte - che afferiscono all'art. 129 cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AUQUI HINOSTROZA MIGUEL ANGEL nato il 19/07/1973 avverso la sentenza del 04/11/2021 del TRIBUNALE di ROMA1 dato avviso alle partt-7; Th udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Auqui Hinostroza Miguel ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Roma che ha applicato, nei suoi confronti, la pena concordata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.; Ritenuto che le doglianze proposte - che afferiscono all'art. 129 cod. proc. pen. e alla circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4 cod. pen. - esulano dal novero dei motivi deducibili ex art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. e, inoltre, che la censura sull'art. 129 cod. proc. pen. si scontra con il chiaro tenore della motivazione; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., e che il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 09/03/2022 Il Consigliere stensore Il Presidente Elisabett orosini Ste DEP OS!TATO _ IN CAN LLER1A 0 5 AP1 022 (3 t